IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale prevede che gli  uffici  del  Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero delle finanze  elaborino,  in  relazione  ai  vari  settori
economici, appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto  2002,
del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo  e  4  dicembre
2009; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una
revisione congiunturale speciale degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni  concernenti  l'approvazione  della
revisione  congiunturale  degli  studi  di  settore  per  il  periodo
d'imposta 2008; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010,  recante  la
proroga di termini previsti da disposizioni legislative; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6  marzo
2008, 23 dicembre 2008 e 12 marzo 2009, concernenti l'approvazione di
studi  di  settore   relativi   alle   attivita'   economiche   delle
manifatture,  dei  servizi,  delle  attivita'  professionali  e   del
commercio; 
  Acquisito il parere della Commissione  degli  esperti  in  data  31
marzo 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione della revisione congiunturale speciale  degli  studi  di
                               settore 
 
  1. Per il periodo di imposta 2009 e' approvata, in base all'art.  8
del decreto-legge del 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  dalla
legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione  congiunturale  speciale
degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore
delle manifatture, dei servizi, delle attivita' professionali  e  del
commercio, di cui all'allegato  1,  al  fine  di  tener  conto  degli
effetti della crisi economica e dei mercati. 
  2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli  studi
di settore  revisionati,  sono  determinati  sulla  base  della  nota
tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 al presente decreto. 
  3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta  2009,  dichiarano,
anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare  non
inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  degli  studi  di
settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto,
non sono assoggettabili, per  tale  annualita',  ad  accertamento  ai
sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 maggio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti