IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionela  Carausu,  cittadina
rumena,  ha  chiesto  il  riconoscimento  dell'attestato  di   scuola
professionale per la qualifica di «parrucchiera»,  conseguito  presso
il Gruppo scolastico «I. Holban» di Iasi (Romania),  per  l'esercizio
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto  2005,
n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'  di  acconciatore»  e  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante  «Attuazione  della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno  28
ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo  dell'interessata  idoneo  ed
attinente  all'esercizio  dell'attivita'  di  acconciatore   di   cui
alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti; 
  Visto che l'art. 16, comma 5, del  citato  decreto  legislativo  n.
206/2007, consente che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza dei servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   1. Alla sig.ra Ionela  Carausu,  cittadina  rumena,  nata  a  Iasi
(Romania) in data 10 febbraio 1985,  e'  riconosciuto  il  titolo  di
studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento  in
Italia dell'attivita'  di  acconciatore,  ai  sensi  della  legge  n.
174/2005 e del d.lgs. n.  59/2010,  senza  l'applicazione  di  alcuna
misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza  della
formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206. 
    Roma, 20 maggio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio