IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i Regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  1112/2002  e  n.
2229/2004 che stabiliscono le modalita' attuative della  quarta  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva n. 91/414/CEE e fissano un elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva,  che  comprende,  tra  l'altro,  l'olio  di
paraffina n. CAS 8042-47-5; 
  Considerato che, gli effetti di tale sostanza attiva  sulla  salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 per una
serie di impieghi proposti dal notificante al rispettivo Stato membro
relatore che a sua volta ha trasmesso  la  relazione  di  valutazione
all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); 
  Considerato  che,  la  suddetta  relazione  di  valutazione   della
sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5,  esaminata  dallo
Stato membro relatore e dall'EFSA e' stata successivamente presentata
alla Commissione e riesaminata nell'ambito  del  Comitato  Permanente
per la Catena Alimentare e la Salute  degli  Animali  dove  e'  stata
approvata sotto forma di rapporto di riesame della Commissione; 
  Considerato che, nella seduta  del  12  aprile  2009  del  suddetto
Comitato Permanente per  la  Catena  Alimentare  e  la  Salute  degli
Animali,  si  e'   riscontrato   che   non   era   stato   dimostrato
sufficientemente il livello  di  purezza  della  sostanza  attiva  in
questione e che tale circostanza non ha reso gli  elementi  di  prova
prodotti  per  la  sua  valutazione  sufficienti  a  dimostrarne   la
sicurezza d'uso per alcune  categorie  quali  operatori,  lavoratori,
astanti e consumatori e,  di  conseguenza,  non  e'  stato  possibile
concludere che detta sostanza  attiva  soddisfacesse  i  criteri  per
l'iscrizione nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; 
  Considerato  che,  pertanto,  la  Commissione  ha   sottoposto   il
fascicolo all'esame del Consiglio, in conformita' alla  procedura  di
cui all'art. 5 della decisione del Consiglio n.  1999/468/CE  del  28
giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio  delle  competenze  di
esecuzione conferite alla Commissione; 
  Visto che, nel corso della suddetta procedura, sono  state  fornite
al Consiglio nuove informazioni relative al livello di purezza  della
sostanza attiva olio  di  paraffina  n.  CAS  8042-47-5  al  fine  di
stabilirne le specifiche fissate dalla Farmacopea europea; 
  Considerato che, la Commissione ha poi  ritenuto  alla  luce  delle
nuove informazioni di cui disponeva il  Consiglio  che  i  motivi  di
preoccupazione fossero superabili una volta dimostrato il livello  di
purezza della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5; 
  Considerato inoltre che, anche l'EFSA nel suo rapporto  scientifico
afferma  che  i  motivi  di  preoccupazione   legati   agli   aspetti
tossicologici della sostanza attiva possono  essere  superati  se  si
dimostra che l'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 presenta un'elevata
purezza (100%); 
  Ritenuto  pertanto  che,  nelle  condizioni  d'uso  proposte  e   a
condizione che i Notificanti presentino i dati di  conferma  relativi
alla  purezza  delle  sostanza  attiva,   i   prodotti   fitosanitari
contenenti olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 soddisfano in linea  di
massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a)  e
b) della direttiva n. 91/414/CEE; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2009/117/CE del Consiglio con  l'inserimento  della  sostanza  attiva
olio di paraffina  n.  CAS  8042-47-5  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito  la  direttiva
91/414/CEE; 
  Considerato  che,  in  fase  di  attuazione  della   direttiva   n.
2009/117/CE del Consiglio si deve tenere conto anche delle  eventuali
limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di  riesame,
messo  a  disposizione  degli  interessati,  secondo  i  tempi  e  le
modalita' riportati nelle parti  A  e  B  dell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato che, per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve  tener  conto,
se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli  93  e
94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  stabiliscono
norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela  di  aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza  attiva  olio  di  paraffina  n.  CAS  8042-47-5  e'
aggiunta, fino al 31  dicembre  2019,  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con  le  definizioni  chimiche  ed
alle condizioni specifiche  previste  e  riportate  nell'allegato  al
presente decreto;