IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalita' attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, l'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5; Considerato che, gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dal notificante al rispettivo Stato membro relatore che a sua volta ha trasmesso la relazione di valutazione all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); Considerato che, la suddetta relazione di valutazione della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5, esaminata dallo Stato membro relatore e dall'EFSA e' stata successivamente presentata alla Commissione e riesaminata nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali dove e' stata approvata sotto forma di rapporto di riesame della Commissione; Considerato che, nella seduta del 12 aprile 2009 del suddetto Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, si e' riscontrato che non era stato dimostrato sufficientemente il livello di purezza della sostanza attiva in questione e che tale circostanza non ha reso gli elementi di prova prodotti per la sua valutazione sufficienti a dimostrarne la sicurezza d'uso per alcune categorie quali operatori, lavoratori, astanti e consumatori e, di conseguenza, non e' stato possibile concludere che detta sostanza attiva soddisfacesse i criteri per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Considerato che, pertanto, la Commissione ha sottoposto il fascicolo all'esame del Consiglio, in conformita' alla procedura di cui all'art. 5 della decisione del Consiglio n. 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; Visto che, nel corso della suddetta procedura, sono state fornite al Consiglio nuove informazioni relative al livello di purezza della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 al fine di stabilirne le specifiche fissate dalla Farmacopea europea; Considerato che, la Commissione ha poi ritenuto alla luce delle nuove informazioni di cui disponeva il Consiglio che i motivi di preoccupazione fossero superabili una volta dimostrato il livello di purezza della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5; Considerato inoltre che, anche l'EFSA nel suo rapporto scientifico afferma che i motivi di preoccupazione legati agli aspetti tossicologici della sostanza attiva possono essere superati se si dimostra che l'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 presenta un'elevata purezza (100%); Ritenuto pertanto che, nelle condizioni d'uso proposte e a condizione che i Notificanti presentino i dati di conferma relativi alla purezza delle sostanza attiva, i prodotti fitosanitari contenenti olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva n. 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/117/CE del Consiglio con l'inserimento della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che, in fase di attuazione della direttiva n. 2009/117/CE del Consiglio si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che, per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Decreta: Art. 1 Iscrizione delle sostanze attive 1. La sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 e' aggiunta, fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto;