IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della citata direttiva,  che  comprende,  tra  l'altro,  la  sostanza
attiva metomil; 
  Considerato che la sostanza attiva metomil non  e'  stata  iscritta
nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194  in
attuazione  della  decisione  della   Commissione   2007/628/CE   con
conseguente revoca dei prodotti fitosanitari  che  contenevano  detta
sostanza attiva; 
  Considerato altresi' che  il  notificante,  della  sostanza  attiva
metomil  ha  presentato  successivamente  alla   decisione   di   non
inclusione, una nuova domanda ai fini della sua eventuale  iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 secondo
quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14
a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione; 
  Considerato che  il  Regno  Unito,  in  qualita'  di  Stato  membro
relatore, ha valutato entro i termini e secondo la procedura  di  cui
al  regolamento  (CE)  n.  33/2008   della   Commissione   le   nuove
informazioni ed i nuovi dati presentati  dal  Notificante  elaborando
una relazione supplementare a quella che inizialmente  aveva  portato
alla non inclusione della sostanza attiva metomil nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato   che   detta   relazione   supplementare   e'    stata
successivamente valutata  dall'Autorita'  Europea  per  la  Sicurezza
Alimentare  (EFSA)  e  presentata  alla  Commissione  come   rapporto
scientifico; 
  Tenuto conto che la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro
relatore e le conclusioni dell'EFSA hanno preso in considerazioni  in
modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della
sostanza attiva che avevano portato alla decisione di non  inclusione
della sostanza attiva metomil nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato che il suddetto rapporto relativo alla sostanza  attiva
e' stata successivamente riesaminato dalla Commissione e dagli  Stati
membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e
la salute degli animali  dove  e'  stato  approvato  sotto  forma  di
rapporto di riesame della Commissione; 
  Considerato che per evitare qualsiasi rischio connesso  all'impiego
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza  attiva  metomil  si
ritiene opportuno prevedere  che  le  nuove  formulazioni  contengano
agenti  repellenti  e/o  emetici  e  che  l'uso  di  questi  prodotti
fitosanitari sia limitato ai soli operatori professionali; 
  Considerato che sulla base delle nuove  valutazioni  riportate  nel
citato rapporto di riesame della Commissione e delle ulteriori misure
adottate,  e'  emerso  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la
sostanza  attiva  metomil  soddisfano,  in  linea  di   massima,   le
prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e  b),  della
direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli  impieghi
presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame stesso; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  ai  recepimento   della   direttiva
2009/115/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  della  sostanza
attiva metomil nell'allegato I del decreto legislativo del  17  marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione della  direttiva  2009/115/CE
della  Commissione  si  deve  tenere  conto  anche  delle   eventuali
limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di  riesame,
messo  a  disposizione  degli  interessati,  secondo   le   modalita'
riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; 
  Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve  tener  conto,
se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli  93  e
94, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  che  stabiliscono
norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela  di  aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva metomil e' aggiunta, fino al 31 agosto  2019,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le
definizioni  chimiche  ed  alle  condizioni  specifiche  previste   e
riportate nell'allegato al presente decreto.