IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che individuano i lavoratori obbligatoriamente iscritti all'ente e, ai fini del finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto ente, prevedono il versamento di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione percepita da ciascun iscritto per le attivita' espletate; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha adeguato, ai sensi del citato art. 3, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le categorie dei lavoratori assicurati all'ENPALS; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS, il quale dispone che, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 dicembre 2003, con il quale, per la categoria dei cantanti, relativamente alle attivita' prestate nelle sale di incisione, sono state fissate, a decorrere dall'anno 2004, le retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto, che prevede la verifica e l'adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali; Rilevato che, per i cantanti che svolgono in sala di incisione attivita' di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, perdura l'assenza di una contrattazione collettiva per l'individuazione dei compensi minimi spettanti e della base contributiva imponibile, e che tale situazione riguarda anche gli orchestrali che svolgono la medesima attivita'; Considerato che e' diffusa la prassi di non determinare, nemmeno a livello individuale, compensi in relazione alle attivita' prestate nelle sale di incisione dalle sopra citate categorie di lavoratori, privilegiandosi la corresponsione procrastinata di compensi in misura variabile e non direttamente connessa alle predette attivita' prestate nelle sale di incisione; Valutata l'opportunita' di applicare alle predette categorie il regime di retribuzione convenzionale previsto dal predetto art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, fissandone l'assetto in relazione all'andamento delle vendite dei supporti fonografici; Verificata l'esigenza di assicurare, in media, un'incidenza omogenea degli oneri contributivi su tutte le fasce di retribuzione convenzionale di cui alla tabella annessa al presente decreto; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all'ENPALS per i cantanti e gli orchestrali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che svolgono, in sala di incisione, attivita' di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, sono stabilite, in relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La determinazione in via convenzionale di cui al comma 1 non si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro e' regolato da accordi o contratti di lavoro di natura collettiva e ai soggetti che partecipano alla produzione dei brani musicali svolgendo un'attivita' di supporto alla realizzazione dei brani medesimi. 3. La contribuzione dovuta sulle retribuzioni convenzionali di cui al comma 1 e' interamente a carico del datore di lavoro o del committente del brano. In caso di cessione del brano la contribuzione e' a carico dell'impresa cessionaria, a decorrere dalla data della cessione.