IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2010  n.  61,   recante
disposizioni sulla tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge  7
luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine   controllata   e
garantita dei vini «Colli Orientali del Friuli Picolit» ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda presentata dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia
intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del
Friuli Picolit» sottozona «Cialla»; 
  Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
89 del 17 aprile 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica  degli
articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli  Picolit»
e  «Colli  Orientali  del  Friuli  Picolit»  sottozona  «Cialla»,  in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine  controllata  e  garantita  «Colli  Orientali  del  Friuli
Picolit» e l'art. 6 della sottozona «Cialla» della  denominazione  di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit»,
approvati con Decreto ministeriale del 30 marzo 2006, sono sostituiti
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui  disposizioni
entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo