IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 245/2002 dell'8 febbraio 2002, con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  25  maggio  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 7 giugno 2007, con  il
quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in  Thiene,  via
San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato  ad  effettuare  i  controlli
sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 25 maggio 2007,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio Cooperativo  ortofrutticolo  di  Mason
Vicentino, pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica protetta «Ciliegia di
Marostica» anche nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  25  maggio  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo   denominato   «CSQA   Certificazioni    Srl»    oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni Srl» con decreto  25  maggio  2007,  ad  effettuare  i
controlli  sulla  indicazione  geografica   protetta   «Ciliegia   di
Marostica», registrata con il regolamento della Commissione  (CE)  n.
245/2002 dell'8 febbraio 2002 e' prorogata  fino  all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione  all'organismo  stesso  oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.