La normativa di vigilanza prevede che alcune componenti di natura
patrimoniale  rilevate  nei  bilanci  degli  intermediari  bancari  e
finanziari in base ai principi contabili internazionali  siano  prese
in considerazione ai fini del calcolo  del  patrimonio  di  vigilanza
entro  determinati  limiti,  secondo  regole  concordate  a   livello
internazionale (c.d. filtri prudenziali): in ambito europeo  il  CEBS
ha elaborato specifiche linee guida in materia  (1) . 
    In particolare, per quanto riguarda le riserve  da  rivalutazione
relative ai titoli di  debito  detenuti  nel  portafoglio  «Attivita'
finanziarie disponibili per la vendita (available for  sale -  AFS)»,
le linee guida del CEBS prevedono due opzioni (2) : 
      a) neutralizzare completamente sia le plus che le  minus,  come
se i titoli fossero valutati al  costo.  Questo  approccio  e'  stato
adottato dai principali Paesi UE; 
      b) dedurre integralmente le minusvalenze dal patrimonio di base
(Tier 1) e  includere  parzialmente  le  plusvalenze  nel  patrimonio
supplementare (Tier 2), secondo un approccio «asimmetrico» (3) . 
    L'impostazione sub b) - adottata  dalla  normativa  di  vigilanza
italiana   (4)  -  consente,  tra  l'altro,  di  scontare   in   modo
progressivo il risultato  di  valutazioni  negative,  evitando  cosi'
abbattimenti improvvisi (cliff  effect)  allorche'  le  riduzioni  di
valore assumano il carattere di impairment. Peraltro,  in  situazioni
di forte turbolenza sui mercati come quelle registrate di recente sui
titoli di Stato, il meccanismo «Simmetrico», attraverso la  deduzione
delle  minusvalenze,   rischia   di   determinare   un'ingiustificata
volatilita' del patrimonio di vigilanza  per  effetto  di  variazioni
repentine dei corsi dei titoli non legate a durature  variazioni  del
merito di credito degli emittenti. 
    In relazione a quanto precede, si riconosce alle banche, alle SIM
e agli intermediari  finanziari  iscritti  nell'«Elenco  speciale»  -
limitatamente ai titoli emessi da Amministrazioni centrali  di  Paesi
appartenenti all'Unione europea inclusi  nel  portafoglio  «attivita'
finanziarie disponibili per la vendita  AFS»  -  la  possibilita'  di
adottare l'impostazione sub a) in alternativa all'approccio  previsto
dalle vigenti disposizioni di vigilanza. Va da se' che l'opzione  per
uno dei due metodi deve essere: 
      estesa a tutti i titoli  della  specie  detenuti  nel  predetto
portafoglio; 
      applicata in modo omogeneo da tutte le  componenti  del  gruppo
bancario o di SIM; 
      mantenuta costantemente nel tempo. 
    L'esercizio di tale opzione potra' essere effettuato entro e  non
oltre il 30 giugno p.v. e applicato  al  calcolo  del  patrimonio  di
vigilanza a partire da quello riferito alla medesima data. La  scelta
dovra' essere tempestivamente  comunicata  alla  Banca  d'Italia.  In
bilancio, nelle informative contabili infrannuali e  nell'informativa
al pubblico (terzo pilastro), nell'ambito dei riferimenti concernenti
l'adeguatezza patrimoniale, e' reso noto il trattamento  adottato  ai
fini prudenziali (filtro asimmetrico o neutralizzazione piena). 
    La Banca d'Italia si riserva di modificare la presente disciplina
in relazione agli  andamenti  di  mercato  e  agli  orientamenti  che
dovessero maturare a livello internazionale  nell'ambito  dei  lavori
per la revisione della disciplina prudenziale (5) . 
      Roma, 18 maggio 2010 
 
                                               Il governatore: Draghi 
 

(1) CEBS Guidelines On Prudential  Filters  for  Regulatory  Capital,
    dicembre 2004. 

(2) Le plusvalenze  e  le  minusvalenze  rilevate  nelle  riserve  di
    valutazione,  rispettivamente  positive  e  negative,  riflettono
    esclusivamente l'andamento delle variabili di mercato e non anche
    quelle connesse con l'impairment. Queste ultime vanno  registrate
    in conto economico e dunque incidono per intero sul Tier 1. 

(3) Nel  nostro  paese   e'   stata   fissata   la   percentuale   di
    computabilita' del 50 per cento. 

(4) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per  le  banche,
    Titolo I, Capitolo 2, Sezione II,  par.  5.2;  Regolamento  della
    Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale  per  le  SIM,
    Capitolo 12, par. 5; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari
    finanziari iscritti nell'Elenco Speciale, Capitolo V, Sezione II,
    par. 4. 

(5) Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento della Banca d'Italia del
    24 marzo 2010 in materia  di  atti  normativi  di  vigilanza,  si
    ritiene che sussistano ragioni di necessita' e urgenza,  connesse
    con gli eccezionali mutamenti delle condizioni  di  mercato,  che
    impongono la tempestiva adozione  della  misura  normativa.  Sono
    pertanto derogate  le  disposizioni  del  citato  Regolamento  in
    materia, tra l'altro, di analisi d'impatto e consultazioni.