IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
    Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
    Visto l'art.  17,  comma  1  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in  vigore  del  regolamento  stesso   figurano   nell'allegato   del
regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano  nell'allegato  del
regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»; 
    Visti gli articoli 10 e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/06, concernente i controlli; 
    Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre  1997,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Dauno»; 
    Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
    Visto il decreto  10  gennaio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 2007, con il
quale la Camera di commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura
di Foggia con sede in Foggia, via Dante Alighieri  n.  27,  e'  stata
autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta «Dauno»; 
    Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale
a decorrere dal 1° giugno 2007; 
    Considerato che non e' ancora pervenuta la segnalazione da  parte
della regione  Puglia  sulla  conferma  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Foggia  o  di  un  eventuale
nuovo organismo di controllo, per l'effettuazione dei controlli sulla
denominazione di origine protetta «Dauno»; 
    Considerata la necessita' di garantire l'efficienza  del  sistema
di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Dauno»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione e il  rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
    Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  10  gennaio  2007,  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia  oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata alla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Foggia con decreto 10 gennaio 2007,  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Dauno», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325
del 24 novembre 1997 e' prorogata fino all'emanazione del decreto  di
rinnovo   dell'autorizzazione   all'Ente   camerale   stesso   oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.