IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio  del  19  gennaio
2009 che stabilisce norme  comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica  agricola  comune
ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006,  (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009  della  Commissione  del  29
ottobre  2009,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda  la  condizionalita',  la
modulazione e  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio per  quanto  riguarda  la  condizionalita'
nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999 n.  165  relativo  alla
soppressione  dell'AIMA  e  all'istituzione   dell'Agenzia   per   le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   5   agosto   2004,   concernente
disposizioni per l'attuazione della riforma della  politica  agricola
comune e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  marzo  2005,  riguardante  la
gestione  della  riserva   nazionale   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  cosi'  come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004  n.  204,
con il quale si dispone che  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nell'ambito di  propria  competenza,  provvede  con  decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Considerato  che  non  sono  piu'   previste   fonti   dirette   di
finanziamento della riserva nazionale e  che,  pertanto,  si  ritiene
appropriato stabilire dei criteri di  priorita'  per  l'accesso  alla
stessa riserva nazionale in caso di carenza di fondi; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno individuare  i  suddetti  criteri  di
priorita' per l'accesso alla riserva nazionale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 29 aprile 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Criteri di priorita' 
 
  1. I titoli all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale di cui al
decreto  ministeriale  24  marzo  2005,  fatti  salvi   i   casi   di
consolidamento del valore  dei  titoli  ai  sensi  dell'art.  18  del
regolamento (CE) n. 1120/2009, sono attribuiti nel seguente ordine di
priorita': 
    a) agli agricoltori che iniziano  un'attivita'  agricola  di  cui
all'art. 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009; 
    b)   agli   agricoltori   che   aderiscono   a    programmi    di
ristrutturazione e/o sviluppo di cui all'art.  41,  paragrafo  3  del
regolamento (CE) n. 73/2009 e agli agricoltori che si trovano in  una
delle situazioni particolari di cui  all'art.  41,  paragrafo  4  del
regolamento (CE) n. 73/2009. 
  2. Per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere a) e  b)  del
precedente comma, i titoli all'aiuto sono  attribuiti  in  ordine  di
punteggio decrescente, sulla base dei criteri riportati nell'allegato
A del presente decreto.