IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia  di  immissione
in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65.  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/4510E,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva  n.
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 18 giugno 2009 dall'impresa Dow
Agrosciences con sede legale in Milano via Patroclo n. 21, intesa  ad
ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del  prodotto
fitosanitario denominato Rasikal Pro, contenente la  sostanza  attiva
glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Hopper  Green
registrato al n. 11917 con D.D. in data 10 maggio  2007  dell'impresa
medesima: 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto  di  riferimento  Hopper
Green; 
    l'impresa richiedente risulta  anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento. 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  giugno
2012, data di scadenza della sostanza attiva in Allegato I: 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2012 l'impresa Dow  Agrosciences  con  sede  legale  in  Milano,  via
Patroclo, n. 21 e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario denominato Rasikal  Pro  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto e' preparato  negli  stabilimenti  delle  Imprese:  Dow
AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica  (Bergamo),  Althaller  Italia
S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano), Torre S.r.l. - Torrenieri -
fraz. Montalcino  (Siena),  Sipcam  S.p.a.  -  Saleranno  sul  Lambro
(Lodi), Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo), Irca Service S.r.l.  -
Fornivo  S.  Giovanni (Bergamo)  e  importato  in  confezioni  pronte
all'uso  dallo  stabilimento   estero   Dow   AgroSciences   S.a.s. -
Drusenheim (Francia). 
  Il    prodotto    e'     confezionato     nelle     taglie     da l
0.25-0.50-1-5-10-20-50-100-200. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14760. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 maggio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello