IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e  con  il
Ministro della funzione pubblica,  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto l'art. 1, comma 796,  lettera  g)  della  legge  n.  296/2006
citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere  all'Aifa
la sospensione degli effetti di  cui  alla  delibera  n.  26  del  27
settembre 2006, previa dichiarazione di impegno  al  versamento  alle
Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di  equivalenza
degli effetti economico-finanziari per il SSN; 
  Visto l'art. 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che da'  facolta'
alle imprese interessate di richiedere l'estensione del payback anche
ai prodotti immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge
n. 25 del 26 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  48
del 27 febbraio 2010, che all'art. 6 comma 5 e 6 prevede  la  proroga
al 31 dicembre 2010 delle disposizioni contenute all'art. 9  comma  1
della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche e all'art.
64 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Vista la determinazione del 27 settembre 2006 concernente  «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata» con cui e' stata adottata  una  misura  finalizzata  a
ridurre nella misura del 5% il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali
comunque dispensati o impiegati dal SSN,  gia'  vigente;  nonche'  di
rideterminare lo sconto al produttore dello 0,6%, gia'  disposto  con
la determinazione Aifa del 30  dicembre  2005,  cit.  in  premesse  e
mantenere in vigore le predette misure fino  ad  integrale  copertura
del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica  da  effettuarsi
entro il termine del 15 febbraio 2007; 
  Vista la determinazione 9 febbraio 2007, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007, che rideterminata  all'art.  2,
comma 3 le quote di spettanza dovute al farmacista e al  grossista  a
norma dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996; 
  Vista la determina A.I.F.A. 7 aprile 2010 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 aprile che dispone circa la  procedura  di  payback  per
l'anno 2010, ed in particolare fissa al 4 maggio la dichiarazione  di
accettazione del payback e al 18 maggio l'effettuazione del pagamento
degli importi previsti per la prima fase; 
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente indotte dall'applicazione del sistema  del  payback  in
questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato l'allegato elenco (all. 1), recante  le  confezioni
dei medicinali classificati nella fascia A) di cui all'art. 8,  comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto  della  manovra  di
pay back, per i quali sono ripristinati,  con  decorrenza  1°  giugno
2010, i  prezzi  in  vigore  il  30  settembre  2006  nonche'  quelli
successivamente a tale data rideterminati.  E',  altresi',  approvato
l'allegato elenco (all. 2),  recante  le  confezioni  dei  medicinali
classificati nella classe A)  di  cui  sopra  ad  uso  esclusivamente
ospedaliero (H). 
  2. Gli sconti dovuti dal produttore di cui alla determinazione Aifa
del 30 dicembre 2005 e dal farmacista e dal  grossista  di  cui  alla
determinazione Aifa del 9 febbraio 2007 pari allo 0,6% del prezzo  al
pubblico  comprensivo  di  IVA,  sono  applicati  anche  ai  prodotti
rimborsabili ceduti non attraverso il SSN.