IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 2, comma 156, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha confermato, nel  limite  complessivo  di  spesa  annuo  di  60
milioni di euro,  anche  per  l'anno  2010  le  agevolazioni  fiscali
riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di  polizia  e  al
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  dall'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il comma 157 del citato art. 2 della legge n.  191  del  2009
che ha precisato che il limite di reddito  di  lavoro  dipendente  di
35.000 euro, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  2  del  2009,  per
l'attribuzione  dei  benefici  fiscali  nell'anno  2010  va  riferito
all'anno 2009; 
  Visto l'art. 4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  185  del  2008,
convertito,con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,  il  quale
aveva previsto che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di
60 milioni di euro, fosse riconosciuta una riduzione dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  addizionali  regionali  e
comunali sul  trattamento  economico  accessorio  del  personale  del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito
complessivo di lavoro dipendente non  superiore,  nell'anno  2008,  a
35.000 euro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2009 e in particolare l'art. 2, comma 1, che, in  attuazione
del citato art. 4, comma 3, ha  riconosciuto,  per  l'anno  2009,  la
riduzione per ciascun beneficiario sull'imposta lorda determinata sul
trattamento  economico  accessorio  corrisposto  al   personale   del
comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, tenuto conto del
citato limite di spesa e del numero complessivo dei  destinatari  del
beneficio, risultante dalla  certificazione  unica  dipendente  (CUD)
rilasciata dai sostituti di imposta con  riferimento  ai  redditi  di
lavoro dipendente percepiti nell'anno 2008; 
  Visto il numero complessivo del personale del  comparto  sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, in servizio  alla  data  del  1°  gennaio
2010,  che,  in  base  alla  certificazione  unica  dipendente  (CUD)
rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto  un  reddito
di lavoro dipendente riferito all'anno 2009 non  superiore  a  35.000
euro, pari a 400.557 unita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione  del  testo
unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.  360,  recante
l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche; 
  Considerata la necessita' di rideterminare,  per  l'anno  2010,  il
valore massimo della detrazione di imposta per  ciascun  beneficiario
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2009, nel rispetto del menzionato  limite  di  spesa  di  60
milioni di euro, tenuto conto il citato numero massimo del  personale
in possesso dei  requisiti  di  reddito  per  l'accesso  al  benefico
fiscale; 
  Sulla proposta  dei  Ministri  della  difesa,  dell'interno,  della
giustizia e delle politiche agricole, alimentari  e  forestali  e  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Misura della riduzione di imposta 
 
  1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010, la
misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  febbraio
2009, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al
personale di cui all'art. 1 del medesimo decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  il  cui  reddito  complessivo   di   lavoro
dipendente nell'anno 2009 sia stato non superiore a 35.000  euro,  e'
rideterminata per ciascun beneficiario nell'importo massimo di 149,50
euro. 
  2. Continuano ad essere  applicate  le  disposizioni  recate  dagli
articoli 1 e 2, commi 2, 3  e  4,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009. 
  3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro,  qualora
la  detrazione  d'imposta  non  trovi  capienza  sull'imposta   lorda
relativa alle retribuzioni di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la  parte
eccedente puo' essere fruita in riduzione dell'imposta  dovuta  sulle
medesime  retribuzioni  corrisposte  nell'anno  2010  e  assoggettate
all'aliquota a tassazione separata, quali emolumenti arretrati di cui
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
 
    Roma, 23 aprile 2010 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Alfano 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                                Galan 
 
             Il Ministro della pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 6, foglio n. 270