IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca
marittima; 
  Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio  del  6  aprile
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  legge
n. 96 del 15 aprile; 
  Visto il regolamento (CE) n. 23/2010 del Consiglio del  14  gennaio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  legge
n. 21 del 26 gennaio 2010, con il quale e' stato stabilito il  totale
ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da  parte  delle  flotte
comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna  di  pesca
2010, il massimale di 1.937,50 tonnellate; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2807/1983  della  Commissione  del  22
settembre 1983, che stabilisce le modalita'  di  registrazione  delle
informazioni fornite sulle catture di  pesci  da  parte  degli  Stati
membri; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (CE) n.  2454/1993  della  Commissione  del  2
luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni  d'applicazione   del
regolamento (CEE) n.  2913/1992  del  Consiglio,  che  istituisce  il
codice doganale comunitario; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio dell'8  aprile
2003, che istituisce  nella  comunita'  un  regime  di  registrazione
statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003  della  Commissione  del  18
dicembre 2003, che stabilisce  disposizioni  dettagliate  per  quanto
concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite; 
  Visti i regolamenti (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17  dicembre
1999  e  n.  2318/2001  della  Commissione  del  29  novembre   2001,
concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori; 
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009,  recante  «Delega  al
Sottosegretario di Stato, on.le Antonio Buonfiglio»; 
  Considerato che l'assemblea  ordinaria  dell'ICCAT  ha  varato  nel
novembre 2009, nuove  raccomandazioni  per  la  ricostituzione  dello
stock di tonno rosso  nell'Altantico  e  nel  Mar  Mediterraneo,  con
l'ulteriore riduzione del contingente di cattura e nuovi obblighi per
le parti contraenti in materia  di  diminuzione  delle  capacita'  di
pesca; 
  Considerato che la riduzione delle  possibilita'  di  pesca  decisa
dall'ICCAT rispetto ai livelli del 2009, e'  tale  da  non  garantire
alle  imbarcazioni  che  utilizzano  le  reti   a   circuizione   una
prospettiva di adeguata redditivita'; 
  Preso atto che le ultime raccomandazioni dell'ICCAT non sono  state
ancora recepite nell'ordinamento comunitario; 
  Considerato che l'art. 4, paragrafo 5, del gia' citato  regolamento
(CE) del  Consiglio  n.  302/2009,  consente  agli  Stati  membri  di
modificare il  piano  di  pesca  annuale  inviato  dalla  Commissione
europea all'ICCAT entro il 1º marzo di ogni anno; 
  Considerato  che,  dal  13  al  25  marzo  2010,  si  svolgera'  la
Conferenza  delle  parti  aderenti  alla  Convezione  sul   commercio
internazionale delle specie protette; 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca   e
l'acquacoltura che, nella riunione del 1 febbraio 2010,  ha  espresso
all'unanimita' parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
  1. La quota complessiva assegnata  dall'Unione  europea  all'Italia
per la campagna di pesca  2010,  e'  provvisoriamente,  ripartita  in
tonnellate come segue: 
    Palangaro (LL), 142,06; 
    Tonnara Fissa (TRAP), 89,03; 
    Pesca sportiva (SPOR), 33, 87. 
  2. La ripartizione definitiva delle  quote  di  cui  al  precedente
comma 1, sara' effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009, anche in
relazione alle decisioni che saranno assunte in sede internazionale. 
  3. Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009, art. 4,
terzo paragrafo, lettera b), le quote individuali assegnate,  in  via
provvisoria,  per  la  campagna  di  pesca   2010,   sono   riportate
nell'allegato A del presente decreto per ciascuna unita' identificata
con il numero UE. 
  4.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  nell'elenco   delle   unita'
autorizzate alla cattura del tonno  rosso  e'  subordinato  al  pieno
rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria  ed
a livello nazionale. 
  Il presente decreto e' inviato  alla  registrazione  da  parte  dei
competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 marzo 2010 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                  Buonfiglio          
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 2, foglio n. 64