IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  188  del  14  agosto
2007  relativo  alla  protezione  transitoria  accordata  a   livello
nazionale alla denominazione «Salva Cremasco» per la quale  e'  stata
inviata istanza alla Commissione europea per  la  registrazione  come
denominazione di origine protetta; 
  Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura
a livello nazionale per la registrazione delle DOP e  IGP,  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che  la  protezione  transitoria  accordata  a  livello
nazionale alla denominazione «Salva Cremasco» con  decreto  3  agosto
2007 e' decaduta ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21
maggio 2007; 
  Considerato che con istanza del 28 maggio 2010 il Consorzio  tutela
Salva Cremasco, con sede in Treviglio (Bergamo), via  Roggia  Vignola
n. 9, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio  della
denominazione «Salva Cremasco», ai sensi dell'art.  5,  comma  6  del
predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e   futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della  citata  istanza
di riconoscimento della denominazione di origine protetta,  ricadendo
la  stessa  esclusivamente  sui  soggetti   interessati   che   della
protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Vista la nota del 16 giugno 2009 con la quale  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   ha   trasmesso   la
documentazione  relativa  alla   domanda   di   registrazione   della
denominazione  «Salva  Cremasco»  modificata  in  accoglimento  delle
richieste della Commissione UE; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio tutela Salva
Cremasco, con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola  n.  9,
assicuri la protezione a titolo transitorio  e  a  livello  nazionale
della denominazione «Salva  Cremasco»,  secondo  il  disciplinare  di
produzione consultabile nel sito istituzionale  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  del  predetto  regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Salva Cremasco».