IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data  22  marzo  2006  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 18 settembre 2008, dall'impresa Agan
Chemical  Manufacturers  Ltd,  con  sede  in  P.O.B.  262  -   Ashdod
(Israele),  rappresentata  in  Italia  dall'impresa  Makhteshim  Agan
Italia Srl, con sede legale in via Falcone, 13 - Bergamo, diretta  ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
Makorn SC contenente la sostanza attiva nicosulfuron; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo  1995,  n.  194,  relativo  all'autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Visto il decreto  del  29  aprile  2008  di  inclusione  di  alcune
sostanze attive, tra cui nicosulfuron  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  fino  al  31  dicembre  2018,  in
attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28  marzo
2008; 
  Visto l'art. 2 del sopra citato decreto 29 aprile 2008 che  prevede
la presentazione di un fascicolo  rispondente  ai  requisiti  di  cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Vista la ulteriore  documentazione  richiesta  dallo  Stato  membro
relatore  al  fine   di   valutare   la   completezza   del   dossier
sull'equivalenza  della  sostanza  attiva   nicosulfuron   di   fonte
Makhteshim rispetto a quella di riferimento; 
  Visto il parere favorevole dello Stato membro relatore  in  seguito
all'esame della documentazione trasmessa dall'impresa Makhteshim Agan
Manufacturers Ltd; 
  Visto il successivo parere espresso in data 13  aprile  2010  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n.  194,  che  ha  completato  la  valutazione  circa  la
completezza del dossier della sostanza attiva nicosulfuron  di  fonte
Makhteshim equivalente a quella iscritta nell'allegato I del  decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Viste le note dell'ufficio in data 24 luglio 2007 e 30 aprile  2010
con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 7 maggio 2010 da cui risulta che la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha
comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in  NICOGAN
V.O.; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino 31 dicembre 2018
l'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede in P.O.B.  262  -
Ashdod (Israele), rappresentata  in  Italia  dall'impresa  Makhteshim
Agan Italia Srl, con sede legale in via Falcone,  13  -  Bergamo,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato  NICOGAN  V.O.  con  la  composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi gli adeguamenti e  gli  adempimenti  stabiliti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo  2008  per  la  sostanza  attiva
componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,500-1-5. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa Sipcam Spa, in Salerano sul Lambro  (Milano);  importato
in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa
estera Agan Chemical Manufacturers LTD, in Ashdod - Israele. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13242. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 giugno 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello