IL DIRETTORE GENERALE Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Moscato di Trani» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale prot. n. 9113 del 29 aprile 2009 con il quale e' stato conferito alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Moscato di Trani», avente un areale di produzione ricadente nelle provincie di Bari e di Foggia; Considerata la necessita' di autorizzare in solido le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura sopra citate, in relazione alle disposizioni di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato; Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009 circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.; Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla competente Regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile 2010, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari e di Foggia e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari e di Foggia; Decreta: Art. 1 1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari, con sede in Bari, Corso Cavour, 2, e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, Via Dante, 27, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Moscato di Trani» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine. 2. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse. 3. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, cosi' come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuita' le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra. 4. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sulle attivita' svolte.