IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  compete  al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni  ed
i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data
31 marzo 2010, n. 27; 
  Vista la nota prot. n. 9919/10/Gab del 15 maggio 2010 con la  quale
la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla regione  Lazio  con  nota
prot. n. 120251/2D/04 del 12 maggio 2010; 
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le  ragioni
espresse nei succitati atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Divieto 
 
  Dal 1° luglio al 30 settembre  2010  e'  vietato  l'afflusso  e  la
circolazione  sull'isola  di  Ponza  degli  autocaravan   e   caravan
appartenenti e/o condotti da persone residenti e  non  residenti  nel
comune.