IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Vista la domanda presentata in data 19  aprile  2005  e  successive
integrazioni di cui  l'ultima  del  16  novembre  2009,  dall'Impresa
Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in via Falcone n. 13 -
Bergamo,  diretta  ad  ottenere   la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario  denominato  Quantum  contenente  la  sostanza   attiva
dimetomorf; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 12  luglio  2007  dalla
commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo  1995,  n.  194,  relativo  all'autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Visto il decreto  del  31  luglio  2007  di  inclusione  di  alcune
sostanze attive, tra cui  dimetomorf,  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino  al  30  settembre  2017,  in
attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile
2007; 
  Visto l'art. 2 del sopra citato decreto 31 luglio 2007 che  prevede
la presentazione di un fascicolo  rispondente  ai  requisiti  di  cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Vista la documentazione inoltrata dall'Impresa Makhteshim  Chemical
Works Ltd per l'accertamento dell'equivalenza della  sostanza  attiva
dimetomorf alternativa a quella del notificante principale; 
  Considerato,  tuttavia,  che  la  citata  direttiva  2007/25/CE  ha
stabilito che la specifica della sostanza attiva  tecnica  dimetomorf
dovesse  essere  confermata  successivamente   all'inclusione   della
sostanza  attiva  in  questione  nell'allegato  I   della   direttiva
91/414/CEE; 
  Tenuto conto che solo in seguito alla fissazione  delle  specifiche
della  sostanza  attiva  tecnica  e'   stato   possibile   verificare
l'equivalenza della  sostanza  attiva  tecnica  di  fonte  Makhteshim
rispetto a quella di riferimento; 
  Visto il rapporto di equivalenza finalizzato da ultimo il 16  marzo
2010 dalla Germania in qualita' di Stato relatore,  nel  quale  viene
dichiarato che la sostanza attiva dimetomorf e' ritenuta  equivalente
a quella del notificante principale; 
  Visto l'ulteriore parere espresso in  data  13  aprile  2010  dalla
commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo  1995,  n.  194,  favorevole  al  proseguimento  dell'iter   di
autorizzazione  del  prodotto  in  questione,  in  quanto  e'   stata
completata la  valutazione  sull'equivalenza  della  sostanza  attiva
dimetomorf di fonte Makhteshim; 
  Viste le note dell'ufficio in data 24 luglio 2007 e 30 aprile  2010
con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 7 maggio 2010 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2017 l'Impresa Makhteshim Agan Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in
Bergamo - via Falcone 13, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato Quantum con la composizione e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono  fatti  salvi   gli   adeguamenti   alle   conclusioni   della
valutazione, secondo i principi uniformi di cui all'allegato  VI  del
decreto legislativo 194/95, di un fascicolo conforme ai requisiti  di
cui all'allegato III tuttora in corso. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12622. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g  100-200-250-500,  kg
1-5-10-20-25. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dagli  stabilimenti  delle  Imprese   estere:   Makhteshim
Chemical Works LTD (Israele), in  P.O.B.  60  Beer-Sheva  -  Israele;
Kwizda Agro in Leobendorf - Austria, confezionato nello  stabilimento
dell'Impresa LIFA S.r.l., in Maniago (Pordenone). 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 giugno 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello