LA BANCA D'ITALIA 
 
    
    
  Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, che prevede che gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono  concludersi  i  procedimenti  di
propria competenza e che, fatto salvo quanto previsto  da  specifiche
disposizioni normative, le  autorita'  di  garanzia  e  di  vigilanza
disciplinano, in conformita' ai  propri  ordinamenti,  i  termini  di
conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza; 
  Visto l'art. 4 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni che  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute a determinare per ciascun tipo  di  procedimento  relativo  ad
atti di loro competenza  l'unita'  organizzativa  responsabile  della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58 (Testo Unico della Finanza - «TUF»), che  richiede  alla  Banca
d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per  l'adozione
degli atti e dei procedimenti di competenza; 
  Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di
procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali; 
  Visto il proprio «Regolamento recante l'individuazione dei  termini
e  delle   unita'   organizzative   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi di competenza della Banca  d'Italia,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 4 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni»  adottato  con  provvedimento  del  3  agosto  2006  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  187
del 12 agosto 2006, Serie generale, supplemento ordinario; 
  Visto il  proprio  provvedimento  del  21  dicembre  2007,  che  ha
integrato il citato regolamento in relazione  al  trasferimento  alla
Banca d'Italia delle competenze e dei  poteri  dell'Ufficio  italiano
dei cambi; 
  Vista la propria Circolare n. 228 del 18  marzo  1999,  concernente
«Il trattamento archivistico dei documenti storici in Amministrazione
centrale; 
 
                               adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza
delle Unita' organizzative della  Banca  d'Italia  indicati  nei  due
elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del regolamento. 
  2. I suddetti elenchi contengono i procedimenti della  Banca  e  le
fasi procedimentali svolte dalla stessa nell'ambito  di  procedimenti
di competenza di altre Autorita',  e  individuano,  per  ciascuno  di
essi, oltre all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria  e
di ogni altro adempimento  procedimentale,  il  relativo  termine  di
conclusione. 
  3. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia'  emanati  si
applicano gli stessi termini indicati per il procedimento  principale
o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.