LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che prevede che gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e che, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza; Visto l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - «TUF»), che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza; Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali; Visto il proprio «Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni» adottato con provvedimento del 3 agosto 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 2006, Serie generale, supplemento ordinario; Visto il proprio provvedimento del 21 dicembre 2007, che ha integrato il citato regolamento in relazione al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi; Vista la propria Circolare n. 228 del 18 marzo 1999, concernente «Il trattamento archivistico dei documenti storici in Amministrazione centrale; adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza delle Unita' organizzative della Banca d'Italia indicati nei due elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del regolamento. 2. I suddetti elenchi contengono i procedimenti della Banca e le fasi procedimentali svolte dalla stessa nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorita', e individuano, per ciascuno di essi, oltre all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione. 3. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.