L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle  assicurazioni
private; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
  Considerata la necessita' di modificare il regolamento ISVAP n.  31
del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di
cui all'art. 135 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209
alla luce di esigenze tecniche connesse ad una corretta alimentazione
e consultazione della banca dati sinistri; 
  Ritenuta  l'esigenza  di  procedere  all'immediata  emanazione  del
presente provvedimento al fine di garantire la corretta  applicazione
delle norme del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, 
 
                             A d o t t a 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Modifiche al regolamento ISVAP n. 31 
                         del 1° giugno 2009 
 
  1. Il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e' modificato come
segue: 
    a) all'art. 18, la parola «Sono» e' sostituita  da  «Fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 18 bis del presente regolamento, sono»; 
    b) all'art. 20, comma 2, le parole «decorsi diciotto  mesi  dalla
data di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «il  1°  gennaio
2011». 
  2. Nell'allegato 1 del regolamento ISVAP n. 31 del 1°  giugno  2009
il periodo «Peraltro, per quanto  riguarda  i  dati  anagrafici  e  i
codici fiscali dei soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro  e'
stato ritenuto ammissibile, in  caso  di  mancata  disponibilita'  di
entrambi  da  parte  dell'impresa,  l'invio  alternativo   dei   dati
anagrafici (generalita'/ragione sociale, luogo e data di  nascita)  o
del codice fiscale/partita IVA.» e' soppresso. 
  3. Il paragrafo 2 dell'allegato 2 del regolamento ISVAP n.  31  del
1° giugno 2009 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Modalita' per effettuare la consultazione 
  La  consultazione  on-line  si   effettua   mediante   collegamento
telematico,  dal  sito  internet  dell'ISVAP  www.isvap.it,  ove   e'
collocato uno specifico link "banca dati sinistri", con le  modalita'
indicate nella lettera di abilitazione. 
  Per attivare la  consultazione  il  soggetto  abilitato  digita  la
propria userid e la propria password.  La  maschera  di  avvio  della
consultazione si presenta dopo il controllo dell'abilitazione. 
  La consultazione batch da parte del soggetto abilitato si  effettua
attraverso l'invio telematico  all'ISVAP  di  un  apposito  tracciato
record. 
  L'Autorita' predispone un servizio di help desk a  cui  gli  utenti
abilitati  possono  richiedere  assistenza  via   posta   elettronica
all'indirizzo helpdesk.bds@isvap.it.».