IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e  4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione ammessi al riconoscimento automatico; 
  Vista l'istanza, corredata della relativa  documentazione,  con  la
quale  la  sig.ra  Verena  Kircher,  cittadina  italiana,  chiede  il
riconoscimento   del   titolo   «Diplomierte   Gesundheits   -    und
Krankenschwester» conseguito in Austria, al  fine  dell'esercizio  in
Italia dell'attivita' professionale di «Infermiere»; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  titolo  «Diplomierte  Gesundheits  -   und   Krankenschwester»,
rilasciato   in   Austria   dal    «Ausbildungszentrum    West    für
Gesundheitsberufe der TILAK GmbH» avente sede in Innsbruk  (Austria),
in data 5 marzo 2009 alla sig.ra Verena Kircher,  nata  a  Bressanone
(Bolzano) il giorno 5  maggio  1986,  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.