IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti  temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei  cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei  relativi
titoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364,  con  la  quale  e'  stato
ratificato l'accordo tra la Comunita' Europea ed i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla  libera
circolazione delle persone e delle professioni, fatto in  Lussemburgo
il 21 giugno 1999; 
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Valentina  Tura,  cittadina
sammarinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo  «Fisioterapista
Diplomata» conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio  in  Italia
della professione di Fisioterapista; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto  nelle
precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Svizzera con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo «Fisioterapista Diplomata» conseguito  nell'anno  2009
dalla «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), dalla sig.ra Valentina  Tura,
nata a San Marino (Repubblica di San Marino)  il  giorno  21  ottobre
1986,  e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia   della
professione di Fisioterapista (D.M. 741/94). 
  2. La sig.ra Valentina Tura e' autorizzata ad esercitare in  Italia
la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote  d'ingresso
di cui  all'art.  3,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni,  per  il  periodo  di  validita'  ed  alle  condizioni
previste dal permesso o carta di soggiorno. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50,  comma  8-bis,  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni
dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 aprile 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi