IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59, con il quale e'  stata,  tra  l'altro,  istituita,
nell'ambito delle Agenzie fiscali, l'Agenzia del territorio; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n.
69, che sostituisce, tra l'altro, l'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241; 
  Visto il decreto  12  gennaio  2010  del  Ministro  della  pubblica
amministrazione e  dell'innovazione,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro della semplificazione  amministrativa,  con  il  quale  sono
state approvate le linee di indirizzo per  l'attuazione  dell'art.  7
della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visti i regolamenti 28 febbraio 2002 e 27 settembre 2004,  adottati
con atto del direttore dell'Agenzia  e  pubblicati,  rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 65 del 18 marzo 2002 e nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 231 del 1° ottobre 2004, con i  quali,
sono stati determinati i termini di conclusione e i responsabili  dei
procedimenti amministrativi di competenza dell'agenzia stessa; 
  Visto l'art. 7, comma 3, della citata legge 18 giugno 2009, n.  69,
che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere, secondo  le
modalita' previste  dai  propri  ordinamenti,  entro  un  anno  dalla
entrata in vigore  della  legge  stessa,  alla  rideterminazione  dei
termini di conclusione dei procedimenti di competenza; 
  Considerata  la  necessita'  di  rivedere  i  termini   di   taluni
procedimenti, a seguito delle  innovazioni  informatiche  introdotte,
nonche'  di  disciplinare  i  termini  e  i  responsabili  di   nuovi
procedimenti di competenza dell'Agenzia; 
  Vista  la  delibera  del  comitato  di  gestione  dell'Agenzia  del
territorio del 17 maggio 2010; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  regolamento  sostituisce,  per   i   procedimenti
amministrativi  di  competenza  dell'Agenzia   del   territorio,   il
precedente  adottato  con  provvedimento  28  febbraio   2002,   come
modificato dal provvedimento 27 settembre 2004. 
  2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi nel  termine
stabilito,  per  ciascuno  di  essi,  nelle  tabelle  allegate,   che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento  e   che
contengono,  per  ciascun  provvedimento,  l'indicazione  dell'unita'
organizzativa responsabile del procedimento e  il  riferimento  delle
principali fonti normative. 
  3. In caso di mancata inclusione di un  procedimento  nell'allegata
tabella n. 1 o di mancanza di termini di legge, si applica il termine
di trenta giorni fissato dall'art. 2, comma 2, della legge  7  agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera b),  della
legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  4. I procedimenti di cui all'allegata tabella n.  2  si  concludono
nel termine di legge per ciascuno di essi indicato. 
  5. Per i procedimenti di cui all'allegata tabella n. 3, con termine
compreso tra 91 e 180 giorni, si procedera'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art.
7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.