IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  23
luglio 2009 che, in attuazione dell'art. 1, comma 845 della legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  istituisce  un  regime  di  aiuto  per  gli
investimenti delle imprese in conformita' alla normativa comunitaria,
orientato  al  rafforzamento   della   competitivita'   del   sistema
industriale del Paese; 
  Visto il decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto  2008,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 87  e  88  del  trattato  (regolamento
generale  di  esenzione  per  categoria),   di   seguito   denominato
regolamento GBER; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio,  dell'11
luglio 2006, recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.
196, che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese ai  fondi
strutturali  per  la  fase  di  programmazione  2007-2013,  ai  sensi
dell'art. 56, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1083/2006; 
  Considerata la necessita' di sostenere  il  comparto  turistico  al
fine del complessivo rafforzamento della competitivita'  del  sistema
produttivo del Paese; 
  Considerata l'opportunita' di sostenere i programmi di investimento
che favoriscono la realizzazione di attivita' comuni tra  le  imprese
proponenti, la partecipazione di  imprese  appartenenti  al  medesimo
distretto produttivo e/o aderenti al contratto  di  rete  di  cui  al
comma 4-ter.2, dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,
convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e  ogni  altra  collaborazione  volta  a
conseguire anche forme di associazione permanente,  specialmente  tra
imprese delle aree Mezzogiorno e Centro-Nord; 
  Considerata    l'opportunita'    di    adeguamento    alle    norme
sull'ammissibilita' delle spese alle risorse comunitarie  provenienti
dall'utilizzo dei fondi strutturali, di cui  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del  23  luglio
2009 e' cosi' modificato: 
    1) al comma 1 dell'art. 2,  prima  del  periodo  «Ai  fini  della
classificazione delle imprese di piccola, media o  grande  dimensione
si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento  GBER  e
nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile  2005»,
e' aggiunto il seguente: «I soggetti ammissibili alle agevolazioni di
cui al presente decreto sono  le  imprese  che  intendono  realizzare
programmi di investimento nei settori di cui all'art. 3, comma 1; 
    2) al comma 1 dell'art. 3, dopo la lettera c), sono  aggiunte  le
parole seguenti: «d) attivita' del turismo e altre attivita' connesse
elencate nell'allegato 1»; 
    3) alla fine del comma 3 dell'art. 3, e'  eliminato  il  seguente
periodo: «Non sono, altresi', ammissibili i programmi realizzati,  in
tutto o in parte, con la modalita' del cosiddetto  "contratto  chiavi
in mano"»; 
    4) il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:  «Le  spese
relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria
sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui al  regolamento
GBER  e,  qualora  i  programmi  siano  agevolati  con   le   risorse
comunitarie relative ai fondi strutturali  dell'Unione  europea,  nei
limiti ed alle condizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  ottobre  2008,  n.  196,  che   definisce   le   norme
sull'ammissibilita' delle spese ai fondi strutturali per la  fase  di
programmazione 2007-2013, ai sensi  dell'art.  56,  paragrafo  4  del
regolamento (CE) 1083/2006»; 
    5) al comma 2 dell'art. 6, dopo la lettera c), sono  aggiunte  le
parole seguenti: «d) priorita' per specifiche tipologie di  programmi
di investimento, con particolare riguardo ai  programmi  proposti  da
imprese appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al
contratto  di  rete  di  cui  al  comma  4-ter.2  dell'  art.  3  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni
dall' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99,
nonche' ai programmi che  favoriscano  l'utilizzo  dei  risultati  da
parte di filiere produttive  e  ogni  altra  collaborazione  volta  a
conseguire anche forme di associazione  permanente  specialmente  tra
imprese delle aree Mezzogiorno e Centro-Nord»; 
    6) alla fine del comma 3 dell'art. 6,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Con i decreti di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico puo' prevedere  che  una  quota  delle  agevolazioni  possa
essere erogata a titolo di  anticipazione,  previa  presentazione  di
fideiussione   bancaria   o   polizza   assicurativa    irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero
dello sviluppo economico,  rilasciata  in  stretta  conformita'  alle
disposizioni emanate in merito dal medesimo Ministero». 
  2. Alla  fine  dell'allegato  1  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 23 luglio  2009,  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: 
    «Elenco delle attivita' ammissibili nel  settore  del  turismo  e
attivita' connesse: 
      55 - Turismo e attivita' connesse limitatamente a: 
        a) alberghi e strutture simili (rif. 55.1); 
        b) villaggi turistici (rif. 55.20.1); 
        c) ostelli della gioventu' (rif. 55.20.2); 
        d) rifugi di montagna (rif. 55.20.3); 
        e) affittacamere per brevi soggiorni,  case  ed  appartamenti
per vacanze, bed and breakfast,  residence,  alloggio  connesso  alle
aziende agricole (rif. 55.20.5). 
      56 - Attivita' di servizi alla ristorazione limitatamente a: 
        a) ristorazione con somministrazione (rif. 56.10.11); 
        b) attivita' di ristorazione connesse alle  aziende  agricole
(rif. 56.10.12).». 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 aprile 2010 
 
                                                 Il Ministro: Scajola 
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 2, foglio n. 375