IL DIRETTORE REGIONALE 
                            per il Lazio 
 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  1961  n.  498,  convertito,  con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per  la
sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o  irregolare
funzionamento degli Uffici Finanziari; 
  Considerato che, ai sensi del citato decretollegge 21 giugno  1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato  l'evento
eccezionale; 
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  Amministrazione
dell'Agenzia del Territorio approvato dal  comitato  direttivo  nella
seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte  le
strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in  essere
nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»; 
  Visto il decreto  del  Ministero  delle  finanze  n.  1390  del  28
dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29  dicembre  2000,
registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio
2001 e' stata  resa  esecutiva  l'Agenzia  del  Territorio,  prevista
dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26  gennaio  2001,  n.  32,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo  2001,  che  ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge  n.  498/1961,
sancendo che prima dell'emissione del  decreto  di  accertamento  del
periodo di mancata o irregolare  funzionamento  dell'Ufficio  occorre
verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni  organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente; 
  Vista la disposizione dell'Agenzia del  Territorio  del  10  aprile
2001 prot. R/16123,  che  individua  nella  Direzione  Regionale,  la
struttura competente ad adottare i decreti di  mancato  o  irregolare
funzionamento degli Uffici dell'Agenzia; 
  Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003  del  26
febbraio  2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del  Territorio   dispone
l'attivazione  delle  Direzioni  Regionali  e  la  cessazione   delle
Direzioni Compartimentali; 
  Vista  la  nota  prot.  4021  del  2010  con  la  quale   l'Ufficio
Provinciale di Frosinone ha comunicato che il giorno 9 giugno 2010 si
e'  verificato  irregolare/mancato  funzionamento  del  Servizio   di
Pubblicita' Immobiliare - dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dovuta ad  un
corto circuito dell'interruttore di sicurezza; 
  Vista la nota prot. n. 5442  del  2010  della  Direzione  Regionale
Lazio, inviata all'Ufficio del  Garante  del  Contribuente  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32; 
  Vista la nota n. 634 del 18/06/2010 con la  quale  il  Garante  del
Contribuente del Lazio esprime parere favorevole; 
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale non riconducibile a  disfunzioni  organizzative
dell'Ufficio Provinciale di Frosinone; 
 
                             Determina: 
 
  Il  periodo  di  mancato/irregolare  funzionamento   del   Servizio
Immobiliare del sotto indicato Ufficio e' accertato come segue: 
    per il giorno 9 giugno 2010 dalle ore  8,00  alle  ore  12,30  il
mancato/irregolare  funzionamento   del   servizio   di   pubblicita'
immobiliare  dell'Agenzia  del  Territorio  ufficio  provinciale   di
Frosinone  -  Regione  Lazio  -  Agenzia  del  Territorio  -  ufficio
provinciale di Frosinone. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 giugno 2010 
 
                                     Il direttore regionale: Gandolfi