IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
                    dell'Amministrazione autonoma 
                        dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative; 
  Visto l'art. 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni,  in  base  al  quale
l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24  della  legge  22  dicembre
1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del  prezzo
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; 
  Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce,  nel
comma 1, le aliquote di base dell'imposta  di  consumo  sui  tabacchi
lavorati e, nel comma 4, che l'importo di base  di  cui  al  comma  3
costituisce l'accisa dovuta per le  sigarette  aventi  un  prezzo  di
vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette  della  classe
di prezzo piu' richiesta di cui all'art. 39-quinquies; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  29  settembre  1997,  n.  328,
convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal  19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni,     recante      misure      di      razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005, che  sostituisce  la
tabella  allegato  C  al  decreto  direttoriale  19  dicembre   2001,
concernente la ripartizione dei prezzi di  vendita  al  pubblico  del
tabacco da fumo trinciato; 
  Visto  il  decreto  direttoriale   26   marzo   2010,   che   fissa
nell'allegata tabella A, la ripartizione dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico delle sigarette; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 23
giugno 2010, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di accise
sui  tabacchi,  che  inserisce  nell'art.   39-octies   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, i commi 2-bis e 2-ter in base ai quali, per il  tabacco
trinciato a taglio  fino  da  usarsi  per  arrotolare  le  sigarette,
l'imposta di consumo dovuta  sui  prezzi  inferiori  alla  classe  di
prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento
dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo, la  quale
e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di
vendita rilevati nel trimestre precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto-legge 23
giugno 2010, n. 94, che sostituisce nell'art. 39-octies  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il comma 4, stabilendo che l'importo di base di cui  al
comma 3, costituisce,  nella  misura  del  centoquindici  per  cento,
l'accisa dovuta per le sigarette  aventi  un  prezzo  di  vendita  al
pubblico inferiore a quello delle sigarette della  classe  di  prezzo
piu' richiesta di cui all'art. 39-quinquies, comma 2; 
  Considerato che, ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, del  decreto-legge
23 giugno 2010, n. 94, si rende necessario modificare la ripartizione
dei prezzi di vendita del tabacco trinciato a taglio fino  da  usarsi
per arrotolare le sigarette e  delle  sigarette,  le  cui  rispettive
classi di prezzo piu' richieste, determinate  nel  trimestre  aprile,
maggio e giugno 2010, sono pari a euro 125,00 il chilogrammo e a euro
190,00 il chilogrammo convenzionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella A allegata al presente  decreto,  che  sostituisce
quella allegata al decreto direttoriale 26 marzo 2010, e' fissata  la
ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati  di  cui  all'art.  39-bis,  comma  1,
lettera b), del decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. La tabella C allegata al decreto direttoriale  25  ottobre  2005
trova applicazione esclusivamente per  i  tabacchi  di  cui  all'art.
39-bis, comma 1, lettera c), numero 2,  del  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Nella tabella E allegata al  presente  decreto,  e'  fissata  la
ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati  di  cui  all'art.  39-bis,  comma  1,
lettera c), numero 1, del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° luglio 2010,
e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2010 
 
                                  Il direttore per le accise: Rispoli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 297