IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme
sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco», a norma dell'art. 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti l'art. 80, del citato decreto legislativo n.  217  del  2005,
nel testo introdotto dall'art. 63, comma 5, del  decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e  gli  articoli  81,  82  (come  modificato
dall'art. 66, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e  83
del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, che  disciplinano
il procedimento negoziale del personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  «...  si  conclude  con
l'emanazione di un decreto del Presidente della  Repubblica,  la  cui
disciplina ha durata triennale  tanto  per  la  parte  economica  che
normativa ...»; 
  Visto in particolare l'art. 81 del citato  decreto  legislativo  n.
217 del 2005, in base al quale il procedimento  negoziale  intercorre
tra una delegazione di parte pubblica composta dal  Ministro  per  la
funzione pubblica, ora Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  che  la  presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno  e
dell'economia  e  delle  finanze,  o  dai  Sottosegretari  di  Stato,
rispettivamente   delegati   ed   una   delegazione   composta    dai
rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul
piano  nazionale  del  personale  direttivo  e  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del  Ministro
per  la   funzione   pubblica,   ora   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione,  in  conformita'  alle  disposizioni
vigenti per il pubblico impiego  in  materia  di  accertamento  della
rappresentativita' sindacale, misurata tenuto  conto  del  solo  dato
associativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  2007,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale   per   il   personale
direttivo e dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e  al  biennio  economico
2006/2007»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  maggio  2008,
concernente «Recepimento dell'accordo sindacale  integrativo  per  il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco» ed in particolare  l'art.  24  che  testualmente  recita:  «Il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  procede  all'accertamento  delle   deleghe   per   il
versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli  81
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1,  e  23,
comma 5,  del  presente  decreto.  A  tale  scopo  vengono  presi  in
considerazione  i  dati  associativi   relativi   alle   associazioni
sindacali risultanti nel repertorio  delle  organizzazioni  sindacali
esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro  a  tempo
indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in  cui  si
procede alla rilevazione»; 
  Viste  le  disposizioni  sulla  rappresentativita'  sindacale   nel
pubblico impiego recate dal decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  particolare
dall'art.  43,  comma  1,  che  ammette  «...   alla   contrattazione
collettiva nazionale le  organizzazioni  sindacali  che  abbiano  una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando  a
tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...»  e
che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo  e'  espresso  dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi  sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate  nell'ambito  considerato
...» e che «Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti
ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del  personale,
rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»; 
  Visto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento
della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena
applicazione nei confronti del personale direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con la previsione di
cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 con  riferimento  al  solo
dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni  sindacali
legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in
parola sono quelle che hanno una rappresentativita' non inferiore  al
cinque per cento del solo dato associativo, espresso,  ai  sensi  del
combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 43 del predetto  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla  percentuale  delle  deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al  totale  delle
deleghe rilasciate, entro il 31  dicembre  2009,  all'amministrazione
dal personale direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco; 
  Vista la nota del 31 marzo 2010, prot. 1802/S158/R09, con la  quale
il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  ha  trasmesso  le   schede
riepilogative  delle  deleghe  ai  fini   della   misurazione   della
rappresentativita'  sindacale  al  31  dicembre  2009  del  personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  ed,
inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione,
i  dati  sono  stati  certificati  dalle   organizzazioni   sindacali
nazionali di categoria «ad eccezione delle  organizzazioni  sindacali
Alte professionalita' vigili  del  fuoco  (AP)  ed  Unione  sindacati
professionisti pubblico-privato impiego dirigenti e direttivi  vigili
del fuoco (USPPI)», in quanto le medesime associazioni hanno rilevato
il mancato conteggio di alcune deleghe; 
  Considerato che a seguito di ulteriori  accertamenti  il  Ministero
dell'interno, con le note prot. 2023 del 14 aprile 2010 e prot.  2024
del 14 aprile 2010, ha confermato la  validita'  dei  dati  afferenti
alle citate associazioni sindacali, trasmessi in precedenza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con
il quale il prof. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008, con
il quale al prof. Renato Brunetta,  Ministro  senza  portafoglio,  e'
stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica   amministrazione   e
l'innovazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica  amministrazione
e l'innovazione,  prof.  Renato  Brunetta,  e'  stato  delegato,  tra
l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le  iniziative  e
le misure di  carattere  generale  volte  a  garantire  la  piena  ed
effettiva applicazione ed  attuazione  delle  leggi  nelle  pubbliche
amministrazioni ...», nonche' le funzioni riguardanti,  tra  l'altro,
«... l'attuazione... del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
...»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La delegazione sindacale di cui all'art. 81 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni ed  integrazioni,
che  partecipa  al  procedimento   negoziale   per   la   definizione
dell'accordo, per  il  triennio  normativo  ed  economico  2010-2012,
riguardante il personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale
dei vigili del  fuoco,  e'  composta  dalle  seguenti  organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale: 
    1) FNS CISL (Federazione nazionale sicurezza CISL); 
    2) APVVF Alte professionalita' vigili del fuoco; 
    3) SINDIR-UGL VVF  (Sindacato  nazionale  direttivi  e  dirigenti
UGL-VVF); 
    4) DIRSTAT VVF; 
    5) F.P. CGIL VV.F. Coordinamento nazionale dei vigili del fuoco; 
    6) UIL PA Coordinamento nazionale vigili del fuoco; 
    7) CONFSAL - Vigili del fuoco federazione nazionale autonoma  dei
vigili del fuoco. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1º giugno 2010 
 
                                                Il Ministro: Brunetta