IL DIRETTORE GENERALE delle politiche comunitarie e internazionali di mercato Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, cosi' come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.); Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «norme in materia ambientale»; Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e, in particolare, l'art. 10 paragrafo 7; Visto l'art. 5, paragrafo 4, del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilita' di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione; Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera b) del citato art. 5 che stabilisce che l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e' rilasciata dal Ministero, previo parere della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente; Vista la domanda presentata in data 19 marzo 2010 e successivamente integrata con la quale la Societa' Tampieri Energie a r.l. con sede in Faenza (Ravenna) via Granarolo n. 177/3 chiede l'autorizzazione ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile; Vista la nota n. 153826 dell'11 giugno 2010 con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile alla Societa' Tampieri Energie a r.l.; Accertato che la succitata ditta e' in possesso dei requisiti prescritti; Decreta: Art. 1 1. La Societa' Tampieri Energie a r.l., con sede in Faenza (Ravenna) - via Granarolo n. 177/3, e' autorizzata, ai sensi del presente decreto, ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 2. La trasformazione in energia delle vinacce conferite avviene esclusivamente presso lo stabilimento sito in Faenza (Ravenna) - via Granarolo n. 102.