IL DIRETTORE GENERALE 
                     delle politiche comunitarie 
                     e internazionali di mercato 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, cosi' come risulta modificato dal regolamento  (CE)  n.
491/2009, del 25  maggio  2009,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati  agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti
agricoli (regolamento unico O.C.M.); 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del Consiglio,  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo n. 260 del  10  agosto  2000,  recante
disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo n. 152  del  3  aprile  2006,  recante
«norme in materia ambientale»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  5396  del  27  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  301
del  27  dicembre  2008,  con  il  quale  sono  state   adottate   le
disposizioni di attuazione  dei  Regolamenti  CE  n.  479/2008  e  n.
555/2008  per  quanto  riguarda  l'applicazione  della  misura  della
distillazione   dei   sottoprodotti   della   vinificazione   e,   in
particolare, l'art. 10 paragrafo 7; 
  Visto l'art. 5, paragrafo 4, del citato decreto ministeriale del 27
novembre 2008, che prevede la possibilita' di esonerare  dall'obbligo
di consegna dei sottoprodotti ai distillatori  i  produttori  che  li
destinano ad usi alternativi alla distillazione; 
  Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera b) del citato art. 5
che stabilisce che l'autorizzazione ai  soggetti  che  utilizzano  le
fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e'  rilasciata
dal Ministero, previo  parere  della  Regione  o  Provincia  autonoma
territorialmente competente; 
  Vista la domanda presentata in data 19 marzo 2010 e successivamente
integrata con la quale la Societa' Tampieri Energie a r.l.  con  sede
in Faenza (Ravenna) via Granarolo n. 177/3 chiede l'autorizzazione ad
utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione  di
energia elettrica rinnovabile; 
  Vista la nota n. 153826 dell'11 giugno 2010 con la quale la Regione
Emilia  Romagna   ha   espresso   parere   favorevole   al   rilascio
dell'autorizzazione   all'utilizzo   delle   vinacce   vergini   come
combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile  alla
Societa' Tampieri Energie a r.l.; 
  Accertato che la succitata  ditta  e'  in  possesso  dei  requisiti
prescritti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  Societa'  Tampieri  Energie  a  r.l.,  con  sede  in  Faenza
(Ravenna) - via Granarolo n. 177/3,  e'  autorizzata,  ai  sensi  del
presente decreto, ad utilizzare le vinacce vergini come  combustibile
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
  2. La trasformazione in energia  delle  vinacce  conferite  avviene
esclusivamente presso lo stabilimento sito in Faenza (Ravenna) -  via
Granarolo n. 102.