L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
10 giugno 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177  del  31  Luglio
1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n.  44,  recante  il
«Testo  Unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  73
del 29 marzo 2010, e, in particolare, l'art. 2; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  43  del  22
febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 8; 
  Vista la  legge  7  marzo  2001,  n.  62  ,  recante  «Nuove  norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali  e  modifiche  alla  legge  5
agosto 1981,  n.  416»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 67  del  21  marzo  2001,  e,  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il decreto legislativo n. 196  del  30  giugno  2003  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  174  del  29  luglio
2003, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la propria delibera n. 278/99 del 20  ottobre  1999,  recante
«Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche  nell'ambito
di  ricerche  e  indagini  conoscitive»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della Repubblica italiana n.  197
del 25 agosto 2001; 
  Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante
«Approvazione  del  regolamento  in  materia   di   pubblicazione   e
diffusione  dei  sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di   massa»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185
dell'8  agosto  2002,  cosi'  come  modificata  dalla   delibera   n.
237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al
regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  285
del 9 dicembre 2003, n. 285; 
  Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione nei periodi non elettorali», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000; 
  Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante  «Corrette
modalita'  di  diffusione  dei  sondaggi  politici  ed   elettorali»,
pubblicata sul sito web dell'Autorita' in pari data; 
  Considerato quanto segue: 
    l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997
affida all'Autorita' il compito di verificare che la pubblicazione  e
la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa  siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito  regolamento
che la stessa provvede ad emanare; 
    l'art. 8, comma 2,  della  legge  n.  28  del  2000  prevede  che
l'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei  quali
devono essere realizzati  i  sondaggi  demoscopici  sull'esito  delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto  degli  elettori,  i
quali,  a  norma  del  comma  3,  possono  essere  diffusi  solo   se
accompagnati dalle indicazioni ivi elencate - lettere da a) ad h) - e
se contestualmente resi disponibili, nella loro integralita' e con le
medesime indicazioni, su apposito sito informatico istituito e tenuto
a cura del Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria  presso  la
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Secondo  la  citata  norma,
inoltre, nei quindici  giorni  precedenti  la  data  delle  votazioni
(relative alle elezioni al Parlamento europeo, politiche, regionali e
amministrative, e per ogni referendum), e' vietato  rendere  pubblici
o, comunque, diffondere i risultati di tali sondaggi; 
    l'Autorita'  ha  approvato   il   regolamento   in   materia   di
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12, della  legge
n. 249 del 1997, con la delibera n. 153/02/CSP del  25  luglio  2002,
quindi modificata con la  delibera  n.  237/03/CSP  dell'11  novembre
2003. La disciplina regolamentare relativa  ai  sondaggi  demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti  politici  e  di  voto
degli elettori, applicabile nei  periodi  non  elettorali,  e'  stata
approvata dall'Autorita' con la delibera n. 200/00/CSP del 22  giugno
2000, mentre le disposizioni regolamentari relative allo  svolgimento
di tali sondaggi nei periodi elettorali, sono adottate dall'Autorita'
nell'ambito degli specifici regolamenti che  la  stessa  provvede  ad
emanare in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria; 
    l'Autorita', in linea con gli orientamenti a livello nazionale  e
internazionale,  riconosce  nei  sondaggi  d'opinione  un  importante
strumento di conoscenza e di informazione, che contribuisce a fornire
elementi significativi affinche' i  cittadini  possano  formarsi  una
opinione su cio' che li circonda e li interessa; 
    per quanto concerne i sondaggi politici ed elettorali, essi  sono
utilizzati come strumenti di informazione e  orientamento  del  corpo
politico e  del  corpo  elettorale  e,  nel  delicato  periodo  delle
consultazioni elettorali, essi si conformano a criteri di particolare
rigore, ai fini del corretto svolgimento delle campagne elettorali; 
    a fronte dell'innovazione tecnologica intervenuta,  della  sempre
piu' ampia divulgazione dei risultati di sondaggi  di  opinione,  del
loro crescente impiego nella vita politica, sociale ed economica  del
Paese, nonche' delle  variazioni  delle  metodologie  utilizzate  nel
corso degli anni, si rende opportuna una revisione complessiva  della
disciplina  regolamentare,  che  ricomprenda,   anche   a   fini   di
semplificazione amministrativa e univocita'  di  indirizzo,  l'intera
materia della diffusione dei sondaggi d'opinione e di quelli politici
ed elettorali, con riferimento, per questi ultimi, sia ai periodi non
elettorali che elettorali; 
    la regolamentazione in  materia  di  sondaggi  e'  finalizzata  a
garantire all'utente/cittadino la correttezza dell'informazione: cio'
postula che i soggetti realizzatori dei sondaggi ed  i  titolari  dei
mezzi di comunicazione di massa attraverso i quali  i  sondaggi  sono
diffusi  ispirino  la  loro   attivita'   a   requisiti   di   rigore
metodologico, correttezza professionale e trasparenza; 
    a tal fine appare  opportuno  prevedere  un  arricchimento  delle
informazioni e degli elementi sulla metodologia e  realizzazione  del
sondaggio, ai fini della  loro  pubblicazione,  rispettivamente,  sui
siti internet dell'Autorita' e della  Presidenza  del  Consiglio  del
Ministri - Dipartimento per l'editoria e  l'informazione,  a  seconda
della tipologia dei sondaggi, cosi' da rendere tangibile la  qualita'
e l'attendibilita' dei sondaggi stessi; 
    nello stesso tempo appare opportuno  dettare  nuove  prescrizioni
sul  contenuto  e  sulle  modalita'  di  presentazione   della   nota
informativa che accompagna la diffusione del sondaggio sui  mezzi  di
comunicazione di massa, al fine di consentire a tutti gli utenti  una
comprensione semplice ed essenziale degli  elementi  qualitativamente
rilevanti dei sondaggi ai fini della loro corretta fruizione; 
  Considerato  che,  data  la  rilevanza  della  materia  oggetto  di
revisione regolamentare  e  l'impatto  della  medesima  sui  soggetti
realizzatori dei sondaggi, sui titolari dei mezzi  di  diffusione  di
massa  e  sugli  utenti,  e'  opportuno  sottoporre  a  consultazione
pubblica lo schema di regolamento in questione, al fine di  acquisire
le osservazioni da parte dei soggetti interessati; 
  Ritenuto congruo un termine di trenta  giorni,  entro  il  quale  i
soggetti interessati possono trasmettere le proprie osservazioni; 
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori  ai  sensi  dell'art.   32   del   Regolamento   concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento,
allegato B alla presente delibera, di  cui  forma  parte  integrante,
recante «Nuovo regolamento in materia di pubblicazione  e  diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa». 
  2. Le modalita' di consultazione  sono  riportate  nell'allegato  A
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 
  3.  Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione   pubblica
dovranno pervenire entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana . 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, priva degli allegati A e B,  e  comprensiva  dei
citati  allegati  nel   bollettino   ufficiale   e   nel   sito   web
dell'Autorita'. 
    Napoli, 10 giugno 2010 
 
                                              Il Presidente: Calabro' 
I commissari relatori: Lauria - Magri