IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.  184,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Visti, in particolare, gli  articoli  4  e  6  del  citato  decreto
legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i  metodi
di misurazione  dei  tenori  di  nicotina,  catrame  e  monossido  di
carbonio delle sigarette e l'indicazione  degli  stessi  tenori,  che
deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette; 
  Viste le lettere dell'11, del 27 e del 28 maggio 2010 e la  lettera
del 19 maggio 2010 con la quali, rispettivamente, le Societa'  Philip
Morris Italia  Srl  e  British  American  Tobacco  Italia  Spa  hanno
comunicato la variazione dei tenori in nicotina, catrame e  monossido
di carbonio di alcune marche di sigarette; 
  Considerato   che   le    analisi    eseguite    dal    laboratorio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che il
tenore in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarato  dalle
citate Societa' e'  in  linea  con  le  disposizioni  comunitarie  in
materia; 
 
                              Decreta: 
 
  Il tenore in  nicotina,  catrame  e  monossido  di  carbonio  delle
seguenti marche di sigarette e' cosi' modificato: 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    I  prodotti  gia'  fabbricati  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento
delle scorte. 
    Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
      Roma, 21 giugno 2010 
 
                                                Il direttore: Rispoli