IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  la  circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;  il  decreto-legge  16  maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente  della
Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale  26  marzo
2009, n. 37; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione Europea dalla prof.ssa Helene Viktoria GRÜNBACHER; 
  Vista l'equipollenza del titolo  austriaco,  sotto  indicato,  alla
laurea italiana in «Lingue e letterature straniere, lingue: inglese e
italiano» riconosciuta dalla Libera Universita' di Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra  citata  circolare
ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, e' esonerata  dalla  conoscenza
della lingua italiana, in quanto ha conseguito la formazione primaria
e secondaria in scuole  che  prevedono  l'insegnamento  dell'italiano
come seconda lingua e la laurea in lingue e letterature straniere con
specializzazione in inglese e italiano sotto indicata; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post -  secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni  e  al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post - secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessata
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma   di   istruzione   post   secondario:   «Magistra    der
Philolosophie, erste Studien richtung  Anglistik  und  Amerikanistik,
Studienzweig:  Anglistik  und  Amerikanistik  (Lehramt   an   höheren
Schulen)  Romanistik:  Italienisch  (Lehramt  an  höheren   Schulen)»
rilasciato dall'«Universität L. Franzens» di Innsbruck  (Austria)  il
14 giugno 2004 comprensivo della formazione didattico pedagogica; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß  §  2
Unterrichtspraktikumsgesetzes (UPG)», BGBI. Nr.  145/1988  (tirocinio
come insegnante praticante sostenuto  nell'a.s.  2004/2005)rilasciato
dalla «Land Schul Titol Rat» di Innsbruck il 18 marzo 2010, 
posseduto dalla cittadina italiana Helene Viktoria GRÜNBACHER nata  a
San Candido (BZ) il 30 agosto 1979, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di
abilitazione all'esercizio in Italia  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione  o
concorso: 
  45/A - Inglese lingua straniera; 
  46/A - Lingua e civilta' straniere -inglese. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto