Art. 1 Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea. 2. Ai fini della presente deliberazione si intendono: a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato; b) per «merci usurpative»: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprieta' intellettuale. 3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalita' del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione piu' efficaci. La Commissione ha altresi' il compito di valutare l'entita' delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attivita' connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruita' dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione. 4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realta' territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda: a) le merci contraffatte e usurpative vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi; b) le merci contraffatte e usurpative che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi; c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza; d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza; e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto; f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico; g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale; h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della societa' civile, le eventuali responsabilita' degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravita' del fenomeno stesso; i) le eventuali connessioni con la criminalita' organizzata; l) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento; m) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilita' di accesso ai diritti di proprieta' industriale, nonche' alla difesa e tutela degli stessi diritti; n) la qualita' dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo.