Art. 1 
 
 
                        Istituzione e compiti 
             della Commissione parlamentare di inchiesta 
 
  1. E' istituita, ai sensi  dell'art.  82  della  Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni  della  diffusione
delle  merci  contraffatte  e  delle  merci   usurpative   in   campo
commerciale, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo  di
approfondire la loro conoscenza al fine  di  poterli  contrastare  in
modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa  e
la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea. 
  2. Ai fini della presente deliberazione si intendono: 
    a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un
marchio identico ad un marchio registrato; 
    b)  per  «merci   usurpative»:   le   merci   che   costituiscono
riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti  di  proprieta'
intellettuale. 
  3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati  raggiunti
e i limiti istituzionali,  tecnologici,  normativi,  organizzativi  e
finanziari  attribuibili  al  livello  nazionale   che   hanno   reso
inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni  di
cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio  dei
poteri  di  prevenzione,  di  controllo   e   sanzionatori   previsti
dall'ordinamento, alla funzionalita' del sistema di raccolta dei dati
e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e  alla
valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali  al  fine  di
prevedere  politiche  di  prevenzione  e  di  individuare  poteri  di
controllo e di repressione piu' efficaci. La Commissione ha  altresi'
il compito di  valutare  l'entita'  delle  risorse  da  destinare  al
sistema statistico per definire la misura  delle  attivita'  connesse
alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le  buone
prassi e la normativa applicate in  altri  Paesi  membri  dell'Unione
europea e la congruita' dell'interazione  tra  le  norme  vigenti  in
materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e quelle in
materia di promozione dell'invenzione. 
  4. La Commissione, in particolare,  raccoglie  dati  sulle  diverse
realta' territoriali e dei distretti industriali italiani allo  scopo
di accertare la dimensione  del  fenomeno,  specialmente  per  quanto
riguarda: 
    a) le merci contraffatte  e  usurpative  vendute  sul  territorio
nazionale, suddivise per settori produttivi; 
    b)  le  merci  contraffatte  e  usurpative  che  transitano   sul
territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi; 
    c) la produzione illegittima di merci contraffatte  e  usurpative
approntate  da  licenziatari  di  produzione  infedeli  e  da  questi
smerciate,  con  o  senza  il  marchio  originale,  ma  comunque   in
violazione del contratto di licenza; 
    d) la produzione illegittima di merci contraffatte  e  usurpative
destinate  contrattualmente  a  specifiche   aree   geografiche,   ma
dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori  dalle  zone  di
loro pertinenza; 
    e)  la  produzione  illegittima  di  merci  che,  senza   violare
direttamente marchi o modelli, ne imitano in  maniera  tendenziosa  o
confusiva l'aspetto; 
    f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso
il commercio elettronico; 
    g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il  sistema
di contrasto, a partire da quello doganale; 
    h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni  da  parte  delle
istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da  parte  della  societa'
civile, le eventuali responsabilita' degli enti  preposti,  l'impegno
nel  contrastare  il  fenomeno  relativo  alla  produzione  di  merci
contraffatte  e  usurpative  nel  territorio  nazionale  e,   infine,
l'impegno  nel  sensibilizzare  i  consumatori  sulla  gravita'   del
fenomeno stesso; 
    i) le eventuali connessioni con la criminalita' organizzata; 
    l)  le  eventuali  omissioni   nell'esercizio   dei   poteri   di
prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento; 
    m) la situazione delle piccole e medie imprese  e  dei  distretti
industriali in rapporto alle possibilita' di accesso  ai  diritti  di
proprieta' industriale, nonche' alla difesa  e  tutela  degli  stessi
diritti; 
    n) la qualita' dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza  di
brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati  senza  il  prescritto
esame del loro contenuto inventivo.