A tutti i Ministeri 
                            A tutte le Amministrazioni autonome 
                            A tutti gli Uffici centrali del  Bilancio
                            presso i Ministeri 
                            All'Ufficio  di   Ragioneria   presso   i
                            Monopoli di Stato 
                            E, p.c. 
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri 
                            Alla Corte dei conti 
                            All'Istituto nazionale di statistica 
                            Alle Ragionerie territoriali dello Stato 
 
    1. Finanza pubblica e obiettivi della politica di bilancio. 
 
    La crisi finanziaria globale  si  e'  propagata  progressivamente
all'economia reale e per tutti i paesi dell'Unione Europea, nei primi
mesi del 2010, si sono presentate condizioni economiche  avverse  che
hanno attenuato i piu' recenti segnali positivi del superamento della
fase di crisi. 
    In sede europea, quindi, e'  stato  adottato  un  piano  volto  a
fornire indirizzi comuni ai Paesi UE, per l'adozione di  misure  che,
tenuto  conto  dell'evoluzione  attesa  del  quadro   macroeconomico,
consentissero di contrastare gli effetti della crisi. 
    Anche in relazione al generale contesto europeo, resta confermata
l'esigenza  di  una  rigorosa  azione  di  contenimento  della  spesa
pubblica, azione che e' gia' stata avviata con il decreto - legge  31
maggio  2010,  n.  78,  recante  misure   urgenti   in   materia   di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
    Il citato decreto - legge, tra l'altro,  contiene  infatti  norme
che producono effetti sul bilancio  di  previsione  per  il  prossimo
triennio 2011-2013 e costituiscono una  anticipazione  della  manovra
triennale di finanza pubblica, come delineata dall'articolo 11  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  di  riforma  della  contabilita'  e
finanza pubblica, prevedendo aumenti di entrate,  definanziamento  di
leggi, riduzioni e flessibilita' di stanziamenti. 
    Tale azione, al di  la'  dell'indispensabile  contenimento  della
spesa pubblica, e' indirizzata altresi' a  liberare  risorse  per  il
sostegno dei settori dell'economia  maggiormente  sofferenti  per  la
crisi. 
    Il disegno di legge di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio
2011- 2013,  pertanto,  deve  essere  predisposto  alla  stregua  dei
predetti presupposti e volto a completare l'opera intrapresa  con  il
citato decreto-legge, per il conseguimento  degli  obiettivi  che  il
nostro Paese si e' impegnato a raggiungere in sede europea. 
    Il  disegno  di  legge  di  bilancio  per   il   prossimo   anno,
costituisce, inoltre, uno dei principali strumenti per realizzare  le
potenzialita' delle innovazioni introdotte con  la  citata  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  di  riforma  della  contabilita'  e  finanza
pubblica. Quest'ultimo provvedimento,  in  particolare,  rafforza  il
coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella  gestione  delle
politiche e dei conti pubblici, rende piu' evidente la programmazione
di  medio-termine  e  aumenta  la  significativita'  della  decisione
dell'allocazione  delle  risorse  pubbliche,   attraverso   un   piu'
immediato collegamento tra la finalizzazione  degli  stanziamenti  di
bilancio e gli obiettivi perseguiti con le politiche adottate. 
    La legge n. 196 del 2009 rafforza,  inoltre,  l'importanza  della
misurazione e valutazione  dei  risultati  perseguiti  con  la  spesa
pubblica e dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica. 
 
    2.  Il  processo  di  riforma  del  bilancio  dello  Stato  e  la
formazione a legislazione vigente. 
 
    A fine dicembre 2009 e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
(supplemento ordinario n. 245/4) la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
recante "legge di contabilita' e finanza pubblica"  che,  sostituendo
la precedente legge di contabilita' n. 468 del 1978,  e'  intervenuta
organicamente sul complesso delle regole e delle norme che presiedono
alla definizione degli strumenti di governo dei conti pubblici e  del
bilancio dello Stato. 
    La legge n. 196 conferma e rafforza (artt. 21 e 25) la  struttura
del bilancio per Missioni e Programmi gia'  adottata  a  partire  dal
2008. Tale impostazione del bilancio sposta l'ottica dell'esposizione
dei  dati  contabili  dall'aspetto  della   responsabilita'   (centri
amministrativi di responsabilita') a  quello  della  finalita'  delle
politiche sottostanti. La classificazione  risponde  all'esigenza  di
porre  in  risalto  gli  aspetti  funzionali  della  spesa,  rendendo
maggiormente informati il Governo, il Parlamento ed i cittadini circa
l'insieme complessivo delle risorse  disponibili  per  perseguire  le
specifiche finalita'  istituzionali.  Le  Missioni  rappresentano  le
funzioni principali e gli  obiettivi  strategici  perseguiti  con  la
spesa; i Programmi costituiscono aggregati diretti  al  perseguimento
degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni  e  rappresentano
le nuove unita' di voto parlamentare. 
    In relazione alla richiamata struttura, il disegno di  legge  del
bilancio annuale di previsione continua ad essere formato, sulla base
della legislazione vigente, con riferimento al contenuto  di  ciascun
Programma e quindi vengono in evidenza le spese non rimodulabili e le
spese rimodulabili; per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed
alle specificazioni riportati nell'articolo 21 della legge n. 196 del
2009. 
    Il  disegno  di  legge  di  bilancio,  considerato  strumento  di
programmazione (art. 7, legge 196/2009)  deve  essere  presentato  al
Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno. 
    Lo slittamento del  termine  di  presentazione  alle  Camere  del
disegno di legge di  bilancio  rappresenta  una  novita'  di  rilievo
introdotta dalla legge n. 196 e consente di disporre di una  maggiore
stabilita' dei quadri previsivi. 
    Nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, il disegno  di
legge di  bilancio  rappresenta  lo  strumento  con  cui  finalizzare
l'allocazione delle risorse e assume, nel  testo  della  riforma,  un
carattere non meramente formale. Con esso,  infatti,  possono  essere
proposte rimodulazioni di spese previste da  leggi  vigenti  (fattori
legislativi), nonche' possono essere quantificati gli  importi  degli
stanziamenti destinati al funzionamento degli Enti  pubblici  (aventi
natura obbligatoria e in precedenza determinati dalla tabella C della
legge finanziaria). 
    La  riforma  attribuisce  al  bilancio  una  effettiva   funzione
programmatoria di medio periodo, sulla cui base  il  bilancio  stesso
assume un carattere di  effettiva  triennalita'.  Le  Amministrazioni
dovranno infatti fornire le proposte per ciascuno  dei  tre  esercizi
considerati nel bilancio di previsione, affiancando  alle  previsioni
di competenza anche quelle di cassa. 
    La presente circolare fornisce, ai sensi dell'articolo 23,  comma
1, della legge n. 196, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione
del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2011 e per il triennio
2011-2013. 
    2.1 Criteri per la revisione  della  struttura  del  bilancio  in
Programmi di spesa sono stati forniti con  la  Circolare  n.  14  del
Ministero dell'economia e delle finanze, che ha messo in evidenza  la
necessita'  di  una  corrispondenza   tendenzialmente   univoca   dei
Programmi ai centri di responsabilita' amministrativa dei Ministeri e
ha fornito alcune  indicazioni  per  omogeneizzare  e  migliorare  la
formulazione   delle   finalita'   di   pertinenza   delle    singole
Amministrazioni. 
    2.2  In  sede  di  formulazione  degli  schemi  degli  stati   di
previsione, i Ministeri  devono  indicare,  anche  sulla  base  delle
proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, gli obiettivi
di ciascun Ministero e quantificare le risorse necessarie per il loro
raggiungimento fornendo anche proposte,  rispetto  alla  legislazione
vigente, di rimodulazione delle  stesse,  come  previsto  dal  citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 
    Infatti,  l'art.  2,  comma  1,  del  predetto  provvedimento  di
manovra, tra l'altro, al  fine  di  consentire  alle  Amministrazioni
centrali di pervenire ad un consolidamento  delle  risorse  stanziate
sulle  Missioni   di   ciascuno   stato   di   previsione,   dispone,
limitatamente al triennio 2011-2013,  l'ampliamento  dei  margini  di
flessibilita' previsti dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il decreto-legge n. 78 introduce infatti la possibilita', nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica,
di rimodulare con il disegno  di  legge  di  bilancio,  per  motivate
esigenze,  le   dotazioni   finanziarie   delle   spese   considerate
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della medesima legge
n. 196 del 2009, tra le Missioni di  ciascuno  stato  di  previsione.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  conto  capitale  per
finanziarie spese correnti. 
    Occorre precisare che le Missioni di spesa di ciascun  Ministero,
come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo  periodo,
a  decorrere  dall'anno  2011   (riduzione   del   10   per   cento),
costituiscono la legislazione vigente a cui fare riferimento, ai fini
delle possibili rimodulazioni previste, in materia  di  flessibilita'
di bilancio, dal medesimo  articolo  2,  comma  1,  per  il  triennio
2011-2013. 
    Per  quanto   riguarda   le   risorse   "non   rimodulabili"   le
Amministrazioni  potranno  formulare  le   proposte   di   previsione
indicando gli importi rideterminati  per  effetto  dei  meccanismi  o
parametri che regolano la loro evoluzione. E'  consentito,  in  esito
all'attivita' di revisione  dei  programmi,  in  relazione  a  quanto
stabilito con la circolare n. 14 del 2010 del Ministero dell'economia
e delle finanze, proporre la ricollocazione tra i  programmi  di  una
Missione delle predette risorse. 
    Resta ferma la revisione delle proposte da  parte  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  per   la   verifica   della   loro
compatibilita' con gli obiettivi di finanza pubblica. 
    Si conferma la necessita' che  le  Amministrazioni  formulino  le
proposte articolandole  puntualmente  per  ciascuno  degli  anni  del
bilancio triennale 2011-2013, in coerenza con il  disposto  normativo
relativo al bilancio  pluriennale  previsto  dall'articolo  22  della
ripetuta legge n. 196 del 2009. 
    Per i puntuali  ragguagli  sulle  procedure  da  seguire  per  la
formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche
indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1. 
    2.3 La nuova  legge  di  contabilita'  prevede  che  il  bilancio
pluriennale sia redatto,  in  base  alla  legislazione  vigente,  per
Missioni e Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (art.  22
legge n. 196 del 2009). 
    Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le  reali
necessita'  di  pagamento  delle  Amministrazioni  nel  corso   degli
esercizi di riferimento e tenere conto della  concreta  capacita'  di
spesa delle stesse. 
    Il rilievo e, nello stesso tempo, la delicatezza che assumono  le
previsioni di cassa per il triennio 2011-2013, sono rafforzati  dalla
stessa legge n. 196 del 2009 che,  all'art.  42,  prevede  il  futuro
passaggio  da  un  bilancio  di  previsione  redatto  in  termini  di
competenza e cassa ad uno redatto in termini di  sola  cassa;  a  tal
fine e' stabilito un periodo di sperimentazione di due  esercizi.  La
sperimentazione, che inizialmente interessa  solo  alcuni  Ministeri,
dall'anno   2012   verra'   prevedibilmente   estesa   a   tutte   le
Amministrazioni centrali. 
    Cio' al fine di introdurre, unitamente ad un sistema di controlli
preventivi  sulla  legittimita'  contabile  ed  amministrativa  delle
obbligazioni assunte, l'obbligo per i  responsabili  della  spesa  di
predisporre, per ciascun capitolo  e  piano  di  gestione,  un  piano
finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordinare e  pagare  le
spese. Il controllo e quindi il monitoraggio della spesa e' volto  ad
assicurare la definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da
parte del dirigente responsabile, in relazione all'autorizzazione  di
cassa disponibile, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica  e
tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa. 
    Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni  di
cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1. 
    2.4 Per quanto riguarda le spese per il personale si rinvia  allo
specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1. 
    2.5 Nell'ambito degli adempimenti richiesti  per  la  definizione
del progetto di bilancio per l'anno 2011 e per  il  triennio  2011  -
2013,   assumono   particolare   rilevanza   le   note   integrative,
disciplinate dall'art. 21,  comma  11,  lettera  a)  della  legge  di
riforma della contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 2009. Queste
ultime sostituiscono le note preliminari  previste  dall'articolo  2,
comma 4-quater, della abrogata legge n. 468 del 1978, integrandone  i
contenuti. 
    Nelle  note  integrative,  le  Amministrazioni  individuano   gli
obiettivi concretamente  perseguibili  sottostanti  ai  Programmi  di
spesa e i relativi  indicatori  di  risultato,  in  coerenza  con  le
risorse  a  disposizione  sui  Programmi  di  pertinenza.   Le   note
integrative rafforzano il loro ruolo di strumento di collegamento fra
la programmazione di bilancio e quella strategica e, come  stabilisce
il citato art. 21, comma 11, lettera a), devono  porsi  in  relazione
diretta con il sistema di  obiettivi  ed  indicatori  adottati  dalle
Amministrazioni per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009,
n. 15, e dai successivi decreti attuativi (D.leg.vo n. 150 del 2009). 
    Per  la  compilazione  delle  note  integrative  si  rinvia  alle
specifiche  indicazioni  contenute   nelle   linee   guida   di   cui
all'allegato A alla presente circolare. 
    Le  note  integrative,  per  la  prima  volta  redatte  su   base
triennale, sono elaborate e trasmesse al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per via informatica ed aggiornate a  cura  di  ciascuna
Amministrazione  alle  scadenze  e  con  le  modalita'  indicate  nel
richiamato allegato A. 
 
    3. Budget economico 
 
    Un ulteriore elemento innovativo introdotto dalla  legge  n.  196
del 2009 e' costituito dalla presentazione in allegato agli stati  di
previsione, del budget dei costi di ciascuna Amministrazione.  L'art.
21, comma 11, lettera f  )  della  nuova  norma  contabile  sancisce,
infatti, che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la
rappresentazione, per ciascuno stato di previsione,  del  budget  dei
costi  della  relativa  amministrazione  e  con   il   prospetto   di
riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie. 
    Nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra i sistemi  di
contabilita' economica e  finanziaria,  le  Amministrazioni  centrali
dello Stato, per la prima volta, sono tenute anche alla  formulazione
delle  previsioni  economiche  avendo  come  periodo   temporale   di
riferimento il triennio. 
    Come per gli  anni  passati,  le  previsioni  economiche  saranno
predisposte secondo  le  tre  ottiche  della  contabilita'  economica
analitica:   per   natura,    in    ordine    alle    caratteristiche
fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico
dei conti; per struttura organizzativa  in  relazione  ai  centri  di
costo;  per   finalita'   o   destinazione   in   base   alla   nuova
classificazione per Missioni e Programmi. 
    Per  procedere  alla  formulazione  delle   suddette   previsioni
economiche, i referenti delle Amministrazioni  centrali  dello  Stato
terranno conto, delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n.  2,
allegata alla presente circolare, che  riporta  le  novita'  rispetto
alle  precedenti  fasi  di  rilevazione  ed   il   calendario   degli
adempimenti. 
 
                                 *** 
 
    Le Amministrazioni dovranno far pervenire  le  loro  proposte  di
bilancio secondo il  calendario  degli  adempimenti  riportato  nello
specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2. 
    Come di consueto, le Amministrazioni  medesime  potranno  contare
sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio -  e,
opportunamente, della Conferenza Permanente di  cui  all'articolo  9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del  1998,
- per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di  quelle
di cui alle allegate note tecniche. 
 
    Roma, 2 luglio 2010 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio 
 
 
               BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 
                    E PER IL TRIENNIO 2011 - 2013 
 
                          NOTA TECNICA N°1 
 
N.B. : Gli Uffici Centrali del  Bilancio  sono  invitati  a  prestare
fattiva collaborazione per una puntuale applicazione  delle  presenti
direttive. 
 
    1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI 
 
    1.1 - La nuova "legge di contabilita' e finanza pubblica",  legge
31 dicembre 2009, n.  196,  stabilisce  che  il  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato e' redatto, per Missioni e  Programmi,  sulla
base della legislazione vigente. 
    L'articolo 21 della  citata  legge  n.  196  del  2009,  infatti,
conferma la  classificazione  delle  risorse  pubbliche  secondo  due
livelli di aggregazione: le Missioni, che rappresentano le  "funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa",  e  i
Programmi,  che  sono  "aggregati  diretti  al  perseguimento   degli
obiettivi  definiti  nell'ambito  delle  missioni"  determinati   con
riferimento ad  "aree  omogenee  di  attivita'",  raccordati  con  la
nomenclatura COFOG (Classification of  functions  of  government)  di
secondo livello, e costituiscono, nel nuovo ordinamento,  "unita'  di
voto parlamentare" (superando l'approccio per macroaggregati - UPB). 
    Lo  stesso  articolo  21,  al  comma  2,   stabilisce   che   "la
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro  di
responsabilita'     amministrativa,     corrispondente     all'unita'
organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi  dell'articolo
3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300",  richiedendo,  in
sostanza, che il coordinamento delle attivita' per  la  realizzazione
di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile. 
    Con la Circolare n. 14 del 2010,  la  Ragioneria  Generale  dello
Stato ha condotto, in condivisione con  le  Amministrazioni  centrali
dello Stato, una azione diretta alla  razionalizzazione  e  revisione
dei programmi di spesa per l'anno  2011  al  fine,  tra  l'altro,  di
renderli coerenti con le indicazioni di cui al citato comma  2  dell'
articolo 21 della legge n. 196 del 2009. 
    I Programmi risultanti  dalla  revisione  effettuata  secondo  le
indicazioni contenute nella citata circolare  costituiscono  la  base
per le previsioni per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013. 
    La legge di riforma, all'articolo 40, prevede che entro due  anni
dall'entrata in vigore della legge sia completata  la  riforma  della
struttura del bilancio dello Stato,  con  particolare  riguardo  alla
riorganizzazione dei  Programmi  di  spesa  e  delle  Missioni.  Tale
revisione, gia' avviata con la predisposizione e l'applicazione della
citata circolare n. 14 del 2010, risponde alla necessita' di  rendere
i  Programmi  di  spesa  piu'  omogenei  rispetto  ai  risultati   da
perseguire  nonche'  di  stabilire,   per   quanto   possibile,   una
corrispondenza univoca tra  ciascun  Programma  di  spesa  e  ciascun
centro di responsabilita' amministrativa. Cio', oltre che  facilitare
la gestione del Programma, consente di  individuare  un  responsabile
della gestione del Programma medesimo. 
    1.2 - La programmazione finanziaria e di bilancio, con  la  nuova
legge di contabilita', e' orientata al medio termine, attraverso  una
effettiva programmazione triennale delle politiche, degli obiettivi e
delle  risorse,  nonche'  una  maggiore  attenzione  alle   grandezze
strutturali del bilancio. 
    Il nuovo ciclo della  programmazione  prevede,  tra  l'altro,  la
razionalizzazione  dei  documenti  di  finanza  pubblica,  dei   loro
contenuti e dei relativi termini di presentazione, il  coinvolgimento
di tutti i livelli di governo nella individuazione delle politiche di
bilancio e un piu' articolato raccordo tra  queste  e  gli  obiettivi
assunti in sede comunitaria. 
    Si e', inoltre, arricchito il contenuto informativo del  bilancio
attraverso la nota integrativa che contiene gli  obiettivi,  definiti
da ciascuna amministrazione con riferimento alle priorita'  politiche
e nell'ambito dei programmi di bilancio, la  predisposizione  di  una
scheda  illustrativa  degli  stessi  (scheda  programma)  e  con   la
presentazione all'interno dei documenti di bilancio  del  budget  dei
costi, che finora ha costituito un documento a se' stante. 
    1.3 - Ai fini della considerazione  della  legislazione  vigente,
rileva, in particolare, il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
recante "misure urgenti in materie di stabilizzazione  finanziaria  e
di competitivita' economica". L'articolo 2 di tale provvedimento, tra
l'altro, dispone a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del
10 per cento delle dotazioni  finanziarie,  iscritte  a  legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 7, della legge n. 196 del 2009,  delle  Missioni  di  spesa  di
ciascun  Ministero  per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  al
decreto-legge medesimo.  Lo  stesso  articolo  2  indica  le  risorse
escluse dalla cennata riduzione. 
    Per la formulazione delle proposte di previsione,  si  ribadisce,
come  anche  precisato  nella  circolare  al  punto   2.2,   che   le
Amministrazioni, al fine di  pervenire  ad  un  consolidamento  delle
risorse stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel
rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate
esigenze,  limitatamente  al  triennio  2011-2013,  possono  proporre
rimodulazioni  delle  dotazioni  finanziarie  tra  le  Missioni   con
riferimento alle  spese  di  cui  all'articolo  21,  comma  7,  della
ripetuta legge n. 196  del  2009,  restando  precluso  l'utilizzo  di
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 
    Per quanto riguarda le risorse "non rimodulabili"  (articolo  21,
comma 6, della legge n. 196  del  2009)  le  Amministrazioni  possono
formulare  le  proposte   di   previsione   indicando   gli   importi
rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano  la
loro evoluzione. In esito all'attivita' di revisione  dei  programmi,
in relazione a quanto stabilito con la Circolare n. 14 del  2010  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  altresi'  consentito
proporre la riallocazione delle risorse finanziarie tra  i  Programmi
di ciascuna Missione. 
    Va, ribadito che le proposte di revisione devono essere formulate
dalle Amministrazioni specificamente  per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2011-2013,  in  armonia  con  l'istituita  triennalita'  del
bilancio medesimo che, con la nuova legge di contabilita', assume  un
vero e proprio carattere programmatorio. 
 
    2. - FLESSIBILITA' DI BILANCIO 
 
    Come gia' accennato in precedenza, l'articolo  2,  comma  1,  del
menzionato   decreto-legge   n.   78   del   2010,   consente    alle
Amministrazioni, in sede di formazione delle previsioni, una maggiore
flessibilita'  rispetto  a  quella  prevista  dalla  nuova  normativa
contabile, al fine di rendere possibile una piu' idonea  collocazione
all'interno del proprio bilancio  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 7, della legge  n.  196  del  2009.  La  norma
limita  tale  possibilita'  al  triennio  2011-2013,  nel   rispetto,
comunque,  dell'invarianza  degli  effetti  sui  saldi   di   finanza
pubblica. 
    Si evidenzia che, in base alla norma medesima, le Amministrazioni
dovranno predisporre appositi allegati agli stati di previsione della
spesa nei quali indicare le  autorizzazioni  legislative  di  cui  si
propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. 
    Va da se' che  l'indicata  flessibilita'  si  aggiunge  a  quella
concessa dalle disposizioni di analogo contenuto inserite nella legge
annuale di approvazione del bilancio di previsione. 
 
    3. - BILANCIO DI COMPETENZA 
 
    3.1 - L'impostazione del  progetto  di  bilancio  a  legislazione
vigente 2011-2013 si basa  sulla  nuova  struttura  del  bilancio  di
previsione dello Stato ed, in linea con la  normativa  contabile,  e'
improntata  all'utilizzo  ottimale  delle  risorse  in  funzione  dei
risultati. 
    Per la formulazione delle proposte le Amministrazioni riceveranno
in  via  telematica  un  prospetto  riepilogativo   delle   dotazioni
finanziarie a legislazione  vigente  delle  Missioni  di  spesa,  per
ciascuno  degli  anni   del   triennio   2011-2013,   con   specifica
evidenziazione della componente rimodulabile relativa alle  dotazioni
medesime. 
    Viene  altresi'  fornita  evidenza  della   scomposizione   delle
suddette dotazioni per Programmi. 
    Nello  stesso  prospetto  riepilogativo   viene   anche   fornita
indicazione delle spese predeterminate per legge. 
    Il  prospetto  riepilogativo  dovra'  essere   utilizzato   dalle
Amministrazioni per effettuare la necessaria attivita' preliminare di
attribuzione della  componente  rimodulabile  delle  dotazioni  delle
Missioni di spesa, tra i  vari  Programmi,  nonche',  nell'ambito  di
questi,  tra  i  centri  di  responsabilita'  cui  e'   affidato   lo
svolgimento delle attivita' per la realizzazione dei Programmi. 
    Con la definizione di tale attivita' propedeutica, potra'  essere
consentito ai titolari delle  indicate  strutture  di  effettuare  le
proposte con  riferimento  ai  pertinenti  capitoli/piani  gestionali
(articoli). 
    Per lo svolgimento di quest'ultima  attivita'  verranno  messe  a
disposizione delle Amministrazioni, in via telematica  attraverso  il
sistema informativo di contabilita' gestionale (SI.CO.GE.),  apposite
schede capitolo per la formazione del bilancio triennale 2011 - 2013. 
    Tali schede, aggiornate  per  permettere  la  formulazione  delle
proposte su base triennale, come quelle dell'anno passato forniscono,
per ogni capitolo, una  indicazione  dell'appartenenza  o  meno  alla
componente delle risorse per le  quali  e'  possibile  effettuare  la
rimodulazione. 
    Nel caso di capitoli rimodulabili, le schede per le proposte  per
capitolo saranno identificate dalla lettera R (erre) e non recheranno
indicazioni  relative  agli  stanziamenti.  Questi   ultimi   saranno
inseriti  dalle   Amministrazioni   a   seguito   dell'attivita'   di
rimodulazione. Fanno eccezione le spese predeterminate per  legge  le
cui schede riporteranno gli stanziamenti della  legislazione  vigente
per i quali si potra' proporre come detto in precedenza (punto 2)  la
rimodulazione. 
    Nel caso di capitoli non rimodulabili, le schede  non  recheranno
sigle identificative, ma  riporteranno  le  dotazioni  finanziarie  a
legislazione vigente che, secondo le indicazioni sopra formulate, con
esclusione di  quelle  predeterminate  per  legge,  potranno  formare
oggetto di eventuali proposte di  diversa  quantificazione  da  parte
delle Amministrazioni. 
    Uno specifico dettaglio, a  legislazione  vigente  delle  risorse
predeterminate per legge, verra' posto a  disposizione  relativamente
alla componente rimodulabile. 
    3.2 - Cedolino unico 
    La legge 23 dicembre 2009, n. 191  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) all'articolo 2, comma 197, dispone che, allo  scopo
di semplificare, razionalizzare e  omogeneizzare  i  pagamenti  delle
retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di  favorire
il  monitoraggio  della  spesa  del  personale  e  di  assicurare  il
versamento unificato  delle  ritenute  previdenziali  e  fiscali,  il
pagamento delle competenze accessorie, spettanti al  personale  delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento  degli  stipendi  si
avvalgono delle procedure informatiche e dei  servizi  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei  servizi,  e'  disposto  congiuntamente
alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento. 
    Per la  realizzazione  del  suddetto  pagamento  congiunto  delle
competenze fisse e accessorie  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
statali (ad eccezione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia), a
partire  dall'esercizio  2011,  mediante  il  cosi'  detto  "cedolino
unico",  tali  competenze  saranno  gestite  su  nuovi  capitoli   di
bilancio,     unici     nell'ambito     di     ogni     Centro     di
responsabilita'/Programma, che  avranno  la  seguente  denominazione,
uguale per tutte le Amministrazioni: 
    "Competenze  fisse  ed   accessorie   al   personale   al   netto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive". 
    Ogni  nuovo  capitolo  sara'  ripartito   in   piani   gestionali
(articoli) secondo il seguente dettaglio: 
    - piano gestionale 01: "Stipendi ed assegni fissi  al  personale,
comprensivi  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a   carico   del
lavoratore" (spese obbligatorie); 
    - piano gestionale 02: "Contributi previdenziali ed assistenziali
a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze fisse"  (spese
obbligatorie); 
    - piano gestionale 03:  "Compenso  per  lavoro  straordinario  al
personale, comprensivo degli oneri fiscali e  contributivi  a  carico
del lavoratore"; 
    - piano gestionale 04: "Quota del Fondo Unico d'Amministra- zione
al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico
del lavoratore"; 
    - piano gestionale 05: "Contributi previdenziali ed assistenziali
a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie"; 
    - piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti  non  andati  a
buon fine". 
    Ferma   restando   la   struttura    appena    descritta,    ogni
Amministrazione potra' istituire, nell'ambito del medesimo  capitolo,
ulteriori piani gestionali per competenze accessorie specifiche. 
    Le novita' strutturali  sul  bilancio  gestionale  derivanti  dal
"cedolino unico"  saranno  realizzate  direttamente  dall'Ispettorato
Generale del Bilancio che  disporra'  gli  accorpamenti  in  capitoli
unici, articolati in piani gestionali, dei capitoli esistenti con gli
stanziamenti   proposti   a   legislazione   vigente   da    ciascuna
Amministrazione. 
    3.3 - Criteri di definizione delle proposte di entrate 
    Per  le  entrate,   anch'esse   interessate   dal   processo   di
ristrutturazione le schede previsionali, impostate su base triennale,
rimangono immutate  rispetto  a  quelle  adottate  per  gli  esercizi
precedenti e si riferiscono  al  capitolo  ed  al  capitolo/articolo,
quali unita' elementari del bilancio. 
    Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere  formulate
sulla base delle  piu'  aggiornate  indicazioni  sull'evoluzione  del
gettito  e  delle  variabili  macroeconomiche  cui  tale  gettito  e'
collegato, nonche' delle eventuali modifiche normative intervenute in
materia. 
    Le  ipotesi  adottate  circa  l'evoluzione  delle  diverse   basi
imponibili ed i parametri o coefficienti  di  elasticita'  utilizzati
per valutare l'effetto sul  gettito  dovranno  in  ogni  caso  essere
dettagliatamente specificati in apposita  nota  illustrativa  redatta
dai competenti Uffici  del  Dipartimento  delle  finanze  da  inviare
contestualmente alle proposte. 
    Al  fine  di  consentire  l'esatta  determinazione  degli   oneri
relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente
dalle Regioni, e' necessario che  detta  nota  illustrativa  contenga
anche  l'indicazione  della  quota  complessivamente   riferibile   a
introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni  a
statuto speciale Sicilia e Sardegna, nonche' della  quota  riferibile
ad introiti della Regione  Friuli-V.G.  ancorche'  siano  da  versare
presso la tesoreria statale, da regolare successivamente in  bilancio
mediante mandati commutabili in quietanze di entrata. 
    Per  le  entrate  non  tributarie  la  valutazione  dovra'   fare
riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche in
questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per  la  previsione
dovranno  essere  dettagliatamente  specificati   in   apposta   nota
illustrativa. 
 
    4. - BILANCIO DI CASSA 
 
    Appare  doveroso,  innanzitutto,  richiamare  l'attenzione  sulla
rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto  le  previsioni  in
termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di  cassa
assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale. 
    Va  peraltro  sottolineato  che  la  nuova  normativa   contabile
dispone, simmetricamente alla competenza,  la  predisposizione  delle
previsioni di cassa su base triennale (articolo 22 della legge n. 196
del 2009). 
    La previsione  stessa  deve  essere  indicata  distintamente  per
competenza  e  residui,  cioe'  per  l'intera  massa  acquisibile   o
spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013. 
    Le  Amministrazioni,  per  determinare  la  cassa  triennale   in
relazione alla massa spendibile risultante per ciascun anno, dovranno
procedere ad una corretta valutazione dei residui presunti sulla base
dei  prevedibili  pagamenti  da   disporre   in   coerenza   con   la
programmazione delle spese. 
    In particolare, dovranno essere  considerate  con  attenzione  le
autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di  enti
e organismi tenuti  al  rispetto  della  disciplina  della  Tesoreria
unica,  ovvero,  titolari  di  conti  correnti  di  tesoreria  o   di
contabilita' speciali, sui quali vengono accreditati i  pagamenti  di
bilancio. 
    In via generale, poi, le Amministrazioni, fatte salve le esigenze
aventi carattere di obbligatorieta' e di  indifferibilita',  dovranno
considerare che le autorizzazioni complessive di cassa  non  potranno
superare le previsioni di  competenza,  al  fine  di  assicurare  una
sempre piu' puntuale corrispondenza tra autorizzazioni  di  cassa  ed
effettivo fabbisogno di spesa. Tutto cio' anche in considerazione del
passaggio al bilancio in termini di sola cassa previsto dall'articolo
42 della legge n. 196 del  2009,  di  cui  si  e'  gia'  detto  nella
circolare. 
 
    5 - ADEMPIMENTI PARTICOLARI 
 
    5.1 - Particolari adempimenti del Ministero della difesa. 
    Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge
4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero  della
difesa dovra'  essere  unito  apposito  allegato,  da  sottoporre  al
Parlamento, relativo  ai  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio, destinati al  completamento  dei  programmi
pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali. 
    Inoltre, ai fini del controllo  del  Parlamento  sulle  procedure
previste  per  gli  approvvigionamenti  centrali,   dovranno   essere
predisposte - secondo l'analisi prevista dal  comma  5  del  medesimo
articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988  -  apposite  relazioni
illustrative,  da  allegare  al  detto  stato  di  previsione,  sulla
complessiva spesa del personale in  servizio  permanente,  su  quello
volontario,  nonche'  sullo  stato  di   attuazione   dei   programmi
concernenti  spese  di   ammodernamento,   rinnovamento   e   ricerca
scientifica. 
    5.2 - Spese di personale 
    a) Criteri generali  per  la  determinazione  degli  stanziamenti
delle spese di personale per l'esercizio 2011 
    Nel formulare  le  previsioni  dovra'  tenersi  conto  sia  delle
disposizioni attualmente vigenti in  materia  di  assunzioni  sia  di
quelle concernenti le  riduzioni  di  organico.  In  particolare,  in
materia di assunzioni, si rammentano (in  relazione  al  personale  a
tempo indeterminato) i seguenti articoli della legge 6  agosto  2008,
n. 133: 
    - l'articolo 64 in materia di riduzione del personale scolastico; 
    - l'articolo 65 relativo al personale delle forze armate; 
    - l'articolo 66 in materia di turn-over. 
    Le disposizioni vigenti in materia  di  revisione  degli  assetti
organizzativi  e  di  riduzione  degli  organici  sono   recate   sia
dall'articolo 74 della legge n. 133/2008 sia dall'articolo  2,  commi
8-bis e seguenti della legge n. 25/2010. 
    Per quanto riguarda, in  particolare,  le  Amministrazioni  dello
Stato (ad eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo  Nazionale  dei
Vigili del Fuoco), le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali,  gli  Enti
Pubblici non Economici e gli enti pubblici di  cui  all'art.  70  del
D.Lgs 165/2001, si rammenta che le assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato, ai sensi dell'art. 66, comma 7, della legge  6  agosto
2008, n. 133, come da ultimo modificato dal decreto legge  31  maggio
2010, n. 78, sono consentite, per il  quadriennio  2010-2013,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al  20  per  cento  di  quella  relativa  al  personale  cessato
nell'anno precedente. Inoltre, viene specificato che il numero  delle
unita' di personale da assumere non viene riferito al solo  parametro
della spesa, ma viene rapportato anche alle unita' cessate  nell'anno
precedente. 
    Ai sensi del comma 10 del predetto articolo  66  della  legge  n.
133, le assunzioni di cui al comma  7  sono  autorizzate  secondo  le
modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 (DPCM su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella  p.a.  di
concerto con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze)  previa
richiesta da parte delle amministrazioni  interessate  con  analitica
dimostrazione delle unita' cessate, delle  relative  economie,  delle
unita' da assumere e dei correlati  oneri,  asseverate  dai  relativi
organi di controllo delle amministrazioni. 
    Come specificato nel successivo comma 11 le  limitazioni  innanzi
descritte si applicano anche alle assunzioni  del  personale  di  cui
all'articolo 3 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modificazioni, mentre le  stesse  non  si  applicano  alle
assunzioni relative alle categorie protette. 
    Relativamente all'impiego di personale con  contratti  di  lavoro
flessibile, si precisa che l'articolo 9, comma 28, del decreto  legge
31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni ivi previste possono avvalersi di personale  a  tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di  collaborazione
coordinata e continuativa nel limite del 50%  della  spesa  sostenuta
per  le  stesse  finalita'  nell'anno  2009.  Analogo  limite   viene
stabilito in relazione all'impiego  di  personale  con  contratti  di
formazione-lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio  di
cui all'articolo 70, comma 1, lett. d)  del  decreto  legislativo  n.
276/2003. 
    Per la professionalizzazione delle Forze  Armate  si  applica  la
speciale disciplina di settore, che deve tener conto delle  riduzioni
operate dall'articolo 65 della citata legge n. 133 del 2008. 
    Per quanto concerne  la  Scuola,  si  dovra'  tener  conto  delle
riduzioni  di  personale  docente  ed  ATA  previste  per  gli   anni
scolastici  2010/2011  e  2011/2012  a  seguito   delle   misure   di
razionalizzazione di cui all'articolo 64, del decreto legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, ferme restando le riduzioni gia' disposte dall'articolo
2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
    Infine, in materia di revisione  degli  assetti  organizzativi  e
riduzione degli organici, per le  amministrazioni  dello  Stato,  ivi
inclusa la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per  le  agenzie,
comprese le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici, per
gli enti di ricerca e per gli enti di cui all'art.  70  del  dlgs  n.
165/2001, si rammentano gli  adempimenti  previsti  dall'articolo  74
della legge n. 133/2008, (gia' richiamati nella  circolare  5  giugno
2009, n. 21) e gli ulteriori interventi recati dall'art. 2,  commi  8
bis e seguenti, della legge 26 febbraio  2010,  n.  25.  Tale  ultima
disposizione  ha  previsto,  per  le  amministrazioni  sopra  citate,
l'obbligo  di  procedere  ad  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello non  generale,  e  delle  relative  dotazioni
organiche, in  misura  non  inferiore  al  10  per  cento  di  quelli
risultanti a  seguito  dell'applicazione  del  predetto  articolo  74
nonche' alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al
numero dei posti di organico di tale personale risultante  a  seguito
dell'applicazione del ripetuto articolo  74.  Fino  all'adozione  dei
provvedimenti in esame, la dotazione organica  delle  amministrazioni
interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari  al
numero dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio 2010, fatte
salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento
di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del d.  lgs.
N. 165/2001. 
    La mancata adozione dei predetti provvedimenti di riordino  entro
il  30  giugno  2010,  comporta  il  divieto  di  procedere  a  nuove
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 
    b) - Criteri per la compilazione degli "Allegati delle  spese  di
personale" 
    La quantificazione degli stanziamenti  relativi  alle  competenze
fisse  e  ricorrenti  delle  spese  di  personale  avviene,  come  di
consueto, tramite la predisposizione degli "Allegati delle  Spese  di
Personale al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO per
singola qualifica. 
    Per l'anno 2011, come disposto dall'art. 9, comma 17, del d.l. n.
78, si considera l'importo dell'indennita'  di  vacanza  contrattuale
nella misura prevista dal 1° luglio 2010. Per il personale in  regime
di diritto pubblico (magistrati, dirigenti dei  Corpi  di  polizia  e
delle forze armate, docenti e ricercatori universitari), i  parametri
retributivi sono aggiornati con gli incrementi  previsti  per  l'anno
2010. 
    Tali spese  saranno  calcolate  automaticamente  moltiplicando  i
parametri retributivi (precaricati nel sistema  SICO)  per  gli  anni
persona  acquisiti  tramite  il  processo  integrato  di  rilevazione
quantitativa  del  personale.  In  particolare  si  precisa  che   le
informazioni sugli anni persona per l'anno 2011 saranno trasferite in
SICO dal sistema CONTECO come piu' dettagliatamente  specificato  nel
paragrafo 3 della Nota tecnica n. 2 allegata alla presente circolare. 
    Continuano  ad  essere  acquisite,  a   livello   aggregato,   le
informazioni   sui   corrispondenti   oneri    sociali    a    carico
dell'amministrazione ed IRAP. 
    Inoltre,  il  sistema   SICO   acquisira',   direttamente   dalle
amministrazioni, informazioni relative agli anni persona per gli anni
2012  e  2013  al  fine  di  effettuare  la   quantificazione   degli
stanziamenti del bilancio triennale. 
    Maggiori  informazioni  di  dettaglio   e   relative   istruzioni
operative saranno fornite nel  successivo  "Allegato  2  -  Spese  di
personale" cui si rinvia anche per la tempistica, per  le  specifiche
tecniche relative alle modalita' di acquisizione dei dati  e  per  la
descrizione dei modelli di rilevazione. 
    c)  -  Criteri  per  la  determinazione  del   Fondo   unico   di
amministrazione 
    Relativamente   alla   determinazione   del   fondo   unico    di
amministrazione  destinato  al  finanziamento  della   contrattazione
integrativa  del  personale  non  dirigente  ed  ai  Fondi   per   la
retribuzione di posizione e di risultato dei  dirigenti  di  prima  e
seconda fascia si fa presente,  che  per  l'anno  nulla  e'  innovato
rispetto a quanto comunicato con la circolare di questo  Dipartimento
n. 21 del 5 giugno 2009. 
    Si  riserva  di  comunicare  eventuali  ulteriori  istruzioni  in
occasione della nota con la quale verranno emanate le indicazioni  in
ordine alla composizione dei Fondi Unici di Amministrazioni. 
    5.3 - Articoli del disegno di legge. 
    Insieme alle proposte  di  previsione,  ciascuna  Amministrazione
dovra' far pervenire anche  lo  schema  degli  articoli  relativi  al
proprio  stato  di  previsione.  Le  norme  dovranno  tenere   conto,
eventualmente, della riclassificazione del bilancio  e  comunque  non
potranno essere prese in considerazione proposte  di  norme  che  non
risultino coerenti con la natura di detta legge. 
    5.4 - Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze). 
    Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a  segnalare,  nel
testo conclusivo delle previsioni, i  capitoli  sottostanti  ai  vari
programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali  da  includere
nell'elenco  allegato  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  concernente  le  spese  obbligatorie
(Elenco n. 1); 
 
    6 - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 
 
    Le proposte di previsione andranno  riportate  nelle  piu'  volte
richiamate schede per la formazione del  bilancio  triennale  2011  -
2013. Dette schede verranno messe a disposizione, in via  telematica,
delle competenti Amministrazioni il 5 luglio p.v.. 
    Le richiamate schede per la  formazione,  debitamente  compilate,
dovranno essere trasmesse ai coesistenti Uffici centrali del bilancio
inderogabilmente entro il giorno 2 del  mese  di  settembre  2010,  i
quali dovranno validare le proposte entro il 10 settembre 2010. 
    Entro quest'ultima data gli Uffici centrali del bilancio dovranno
trasmettere all'Ispettorato Generale del Bilancio le schede  cartacee
e eventuali documenti giustificativi delle proposte. 
    Per le  entrate  in  gestione  alle  singole  Amministrazioni  le
proposte dovranno essere effettuate, come  predetto,  utilizzando  le
specifiche schede e dovranno,  comunque,  essere  seguite  le  stesse
tempistiche previste per le spese. 
    Per  gli  allegati  relativi  alle  spese  di   personale,   ogni
Amministrazione avra' accesso a SICO solo nel momento  in  cui  avra'
completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel  sistema  di
contabilita'  economica;  le  attivita'  per  la  compilazione  degli
allegati medesimi andranno effettuate dal 19 al 28 luglio c.a.. 
    Si precisa, infine,  che  le  Amministrazioni  medesime  dovranno
inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB
le Note integrative secondo la tempistica indicata nell'allegato A.