L'ASSESSORE 
all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio 
 
  prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti; 
  L'art.  2545-terdecies  del  codice  civile  prevede,  in  caso  di
insolvenza della societa', la liquidazione coatta amministrativa; 
  Gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
e  successive   modifiche   disciplinano   la   liquidazione   coatta
amministrativa; 
  La legge 17 luglio 1975, n.  400,  definisce  le  norme  intese  ad
uniformare  ed  accelerare  la  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa degli enti cooperativi; 
  Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5  «La
nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti  cooperativi»,  prevedono
la liquidazione coatta amministrativa; 
  La giunta provinciale con deliberazione del 14  dicembre  2009,  n.
2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli  enti
cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio
2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale,  ad  eccezione
di quelli di natura generale, ai  componenti  la  giunta  provinciale
stessa, in ragione ed in conformita' al riparto degli affari  operato
dal presidente  della  provincia,  ai  termini  dell'art.  52,  dello
statuto di autonomia. 
  La relazione di revisione straordinaria terminata  il  23  novembre
2009 della cooperativa «Ristocoop soc. coop.  sociale»,  con  sede  a
Bolzano, via Galilei n. 2, svolta da Confcooperative Bolzano a  mezzo
del revisore incaricato dott. Ivan Clemente, contiene la  indicazione
che la cooperativa ha perso il capitale sociale, si  trova  cioe'  in
una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2545-duodecies del
codice civile. 
  Dal rapporto di revisione emergono gravi  irregolarita'  gestionali
nonche'  una  situazione  patrimoniale,   economica   e   finanziaria
gravemente compromessa. 
  Confcooperative  Bolzano  ha  con  lettera  del  22  dicembre  2009
diffidato la  citata  cooperativa  a  convocare  l'assemblea  per  la
tempestiva ricapitalizzazione entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della lettera. 
  Confcooperative Bolzano ha con lettera del 10 marzo 2010 comunicato
all'autorita' di vigilanza che la citata cooperativa «Ristocoop  soc.
coop. sociale» non ha preso alcuna posizione  in  merito  alla  prima
diffida ed ha pertanto inviato alla cooperativa una  seconda  diffida
ad adempiere a quanto previsto dal revisore. 
  Confcooperative Bolzano ha con lettera del 10 aprile 2010 richiesto
all'ufficio provinciale competente l'adozione  del  provvedimento  di
liquidazione coatta amministrativa, in quanto la  citata  cooperativa
non ha dato alcuna risposta alle diffide trasmesse. 
  In base alla documentazione disponibile, si ravvisano  gli  estremi
per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.
2545-terdecies del codice civile della  cooperativa  «Ristocoop  soc.
coop. sociale». 
  Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che  in  base
alla documentazione disponibile non risultano immobili in  proprieta'
della stessa ne' debiti  sorretti  da  ipoteche  e  alla  luce  della
presumibile  ridotta  complessita'  della  procedura,   non   vi   e'
l'opportunita' di nominare il comitato dei creditori di cui  all'art.
198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche. 
 
                              Decreta: 
 
  1. Di disporre, per i motivi citati in  premessa,  la  liquidazione
coatta  amministrativa  della  cooperativa  «Ristocoop   soc.   coop.
sociale» (Partita IVA 02515180210), con sede a Bolzano,  via  Galilei
n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli  2545-terdecies
del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e successive modifiche. 
  2. Di disporre la nomina del commissario liquidatore nella  persona
del dott. Angelo Galfano, con ufficio  a  Bolzano,  via  Leonardo  Da
Vinci, 4. 
  3. Di non disporre la nomina del comitato dei creditori. 
  4.  Avverso  il  presente  decreto  e'   ammesso   ricorso   presso
l'autorita' giudiziaria competente dalla data di pubblicazione. 
  5. Il presente decreto viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica nonche' nel Bollettino ufficiale delle Regione. 
    Bolzano, 13 maggio 2010 
 
                                                   L'assessore: Bizzo