L'ASSESSORE 
all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio 
 
  prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti; 
  L'art. 2545-septiesdecies del codice civile prevede che l'autorita'
di vigilanza puo' sciogliere le societa' cooperative che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno
compiuto atti di gestione; 
  La legge 17 luglio 1975, n.  400,  definisce  le  norme  intese  ad
uniformare  ed  accelerare  la  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa degli enti cooperativi; 
  Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5  «La
nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti  cooperativi»,  prevedono
lo scioglimento di un ente cooperativo  per  atto  dell'autorita'  in
applicazione della normativa nazionale; 
  La giunta provinciale ha delegato con deliberazione del 14 dicembre
2009, n. 2893, l'assunzione dei provvedimenti  in  merito  agli  enti
cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio
2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale,  ad  eccezione
di quelli di natura generale, ai componenti della giunta  provinciale
stessa, in ragione ed in conformita' al riparto degli affari  operato
dal presidente della provincia, ai  termini  dell'art.  52,  comma  3
dello statuto di autonomia; 
  Dalla  relazione  di  revisione  straordinaria  della   cooperativa
Expertbau, con sede a Bolzano, Piazza Mazzini, n.  50-56,  costituita
il  26  maggio  2004,  la  quale  e'  stata   inoltrata   all'ufficio
provinciale sviluppo della cooperazione il 13 gennaio 2010, prot.  n.
71.08/16562 emerge quanto segue: 
    a) la cooperativa non ha provveduto a depositare  per  oltre  due
anni consecutivi i  bilanci  d'esercizio  ne'  ha  compiuto  atti  di
gestione; 
    b) la cooperativa non si trova nelle condizioni di raggiungere lo
scopo sociale stabilito dallo statuto; 
    c) la revisione straordinaria e' stata eseguita nel periodo dal 3
settembre 2009 al 4 novembre 2009. 
  Le irregolarita' sopra elencate consentono  lo  scioglimento  della
cooperativa   per   atto   dell'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Non  sussistono  attivita'  patrimoniali  da  regolare  in   misura
superiore a  quanto  stabilito  dalla  legge  per  la  nomina  di  un
commissario liquidatore; 
  L'ufficio sviluppo della cooperazione 34.2 ha con  propria  lettera
prot.  n.  73541  del  5  febbraio  2010  avvisato  la   sopraccitata
cooperativa dell'avvio del  procedimento  di  scioglimento  per  atto
dell'autorita', dando nel contempo quindici giorni  alla  stessa  per
presentare eventuali osservazioni. 
  La presidente della cooperativa Expertbau, con lettera raccomandata
del 22 febbraio 2010, prot. n. 71.08/113192 ha presentato le  proprie
osservazioni  senza  pero'  prendere  posizione  sulle  irregolarita'
contestate nel verbale di revisione  straordinaria  su  menzionato  e
ammettendo che la cooperativa non e' mai stata attivata. 
  Con  lettera  prot.  n.  212339  del  7  aprile   2010,   l'ufficio
provinciale sviluppo  della  cooperazione  ha  formulato  le  proprie
contro-deduzioni, dalle quali risulta che le osservazioni  presentate
non sono sufficientemente motivate e vengono pertanto respinte; 
  In base alla documentazione disponibile, si ravvisano  gli  estremi
per  lo  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  della   cooperativa
Expertbau, con sede  a  Bolzano  in  piazza  Mazzini,  50-56  (Codice
fiscale 02408880215) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Di disporre, per i motivi elencati in premessa, lo  scioglimento
per atto dell'autorita'  della  cooperativa  Expertbau,  con  sede  a
Bolzano in Piazza Mazzini, n. 50-56 (Codice fiscale  02408880215)  ai
sensi  dell'art.  2545-septiesdecies   del   codice   civile,   senza
provvedere alla nomina del  commissario  liquidatore,  non  essendovi
attivita' patrimoniali da  regolare  in  misura  superiore  a  quanto
stabilito dalla legge. 
  2.  Avverso  il  presente  decreto  e'   ammesso   ricorso   presso
l'autorita' giudiziaria competente, dalla data di pubblicazione. 
  3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  e
nel Bollettino ufficiale della Regione. 
  4. Entro il termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto, puo' essere  fatta  da  eventuali
creditori o  altri  interessati  richiesta  motivata  di  nomina  del
commissario liquidatore all'ufficio provinciale per lo sviluppo della
cooperazione. 
    Bolzano, 12 aprile 2010 
 
                                                   L'assessore: Bizzo