IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2001  di  recepimento  della
direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000,  relativo
all'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina  nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari a base della sostanza attiva lambda cialotrina  indicati
nell'allegato al presente decreto ha ottemperato  a  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 6 agosto 2001, nei  tempi  e
nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva lambda cialotrina; 
  Visto il parere del 10 settembre 2009 della Commissione  Consultiva
dei Prodotti Fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di dover ri-registrare fino al 31 dicembre 2011,  data  di
scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda  cialotrina  in
Allegato  I,  i  prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato   al
presente decreto alle condizioni definite  per  essi  alla  luce  dei
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del   citato   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Viste le istanze inoltrate  in  data  20  marzo  2007  dall'impresa
titolare dei prodotti riportati nell'allegato  al  presente  decreto,
dirette ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura
castagno per la lotta contro i parassiti Cydia e Balanino; 
  Visto  il  parere  della  Commissione   Consultiva   dei   Prodotti
Fitosanitari del 7 giugno 2010, favorevole  all'estensione  d'impiego
relativamente alla coltura castagno per la lotta contro  i  parassiti
Cydia e Balanino dei prodotti fitosanitari di cui trattasi; 
  Visti i versamenti effettuati per prodotti  fitosanitari  ai  sensi
del decreto ministeriale 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2011, data  di  scadenza  di
iscrizione della sostanza attiva lambda  cialotrina  nell'allegato  I
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   194,   i   prodotti
fitosanitari indicati nell'elenco allegato al presente  decreto,  con
la composizione ed alle condizioni indicate in etichetta. 
  E' autorizzata altresi' l'estensione d'impiego  relativamente  alla
coltura castagno per la lotta contro i parassiti Cydia e Balanino dei
prodotti fitosanitari di cui trattasi. 
  Sono approvate, quale parte integrante  del  presente  decreto,  le
etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere
posti in commercio. 
  Le imprese titolari delle registrazioni sono tenute a rietichettare
o a  fornire  ai  rivenditori  un  fac-simile  di  etichetta  per  le
confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini
di deposito sia presso gli esercizi di vendita  e  ad  adottare  ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 giugno 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello