IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                         di concerto con il 
 
                        MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                              e con il 
 
      MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559; 
  Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce  le  norme
sui passaporti; 
  Visto l'art. 7-vicies ter, lettera c), della legge 31  marzo  2005,
n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio  del
passaporto elettronico di cui al regolamento (CE)  n.  2252/2004  del
Consiglio del 13 dicembre 2004; 
  Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge n. 43/2005,  come
modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, che, tra l'altro: 
    pone a carico dei soggetti richiedenti la  corresponsione  di  un
importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e
spedizione del documento,  nonche'  per  la  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi; 
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici sono determinati annualmente  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro  dell'interno
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari  esteri  del  23  giugno
2009, n. 303/014, recante «Disposizioni relative al  modello  e  alle
caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico»; 
  Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  del  23  marzo
2010, n. 303/13, recante disposizioni  relative  al  modello  e  alle
caratteristiche  di  sicurezza   del   nuovo   passaporto   ordinario
elettronico; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari  e  per
l'esecuzione di sentenze della Corte  di  giustizia  delle  comunita'
europee» che all'art. 20-ter ha, tra l'altro, stabilito  che  «per  i
minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del  passaporto  e'
di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e  diciotto  anni,
la validita' del passaporto e' di cinque anni»  e  che  «in  caso  di
urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla  rilevazione
delle impronte digitali, o  per  particolari  esigenze,  puo'  essere
emesso un passaporto temporaneo, di  validita'  pari  o  inferiore  a
dodici mesi»; 
  Vista la legge 21 aprile 1999,  n.  116,  in  materia  di  riordino
dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato  ai  fini  della  sua
trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e  14
della legge 11 marzo 1997, n. 159; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) 2  agosto  2002,  n.  59,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  244  del  17  ottobre
2002, con la quale l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  a
decorrere dalla data del 17 ottobre  2002  e'  stato  trasformato  in
S.p.A.; 
  Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di
controllo sulla produzione delle carte valori approvate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto  2003,  e
successive modificazioni; 
  Visto il verbale n. 10 del 5 maggio 2010 con cui la Commissione per
la determinazione dei prezzi delle forniture  eseguite  dall'Istituto
Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  di  cui  al  decreto  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
del 5 febbraio 2001, in merito alla  determinazione  del  prezzo  del
nuovo passaporto elettronico, ha rilevato che, «puo' essere  ritenuto
congruo il costo unitario pari a € 35,00 (IVA esclusa) di cui €  9,03
per costi di produzione ed € 25,97 per la quota di ammortamento delle
spese fisse per l'infrastrutturazione»; 
  Considerato che, il menzionato importo e'  stato  ritenuto  congruo
per  la  copertura  dei  costi  per  la  produzione  dei   passaporti
elettronici  e  per   la   fornitura   delle   infrastrutture   delle
attrezzature e dei servizi per la loro  personalizzazione  presso  le
questure e le rappresentanze diplomatiche  e  consolari,  nonche'  di
quelli  necessari  per  il  controllo  e   la   consegna   presso   i
commissariati di Polizia e dei posti di frontiera; 
  Vista la convenzione stipulata tra  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e Poste  Italiane  S.p.A.  in
data 25 marzo 2009, approvata con decreto  n.  43650  del  27  maggio
2009, per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti  per  il
rilascio dei passaporti elettronici; 
  Considerato che, in attuazione  dell'art.  7-vicies  quater,  sesto
comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a
carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che
Poste  Italiane  S.p.A.  deve  fornire  in   base   alla   menzionata
convenzione non deve gravare sull'erario; 
  Vista la lettera del Ministro degli affari  esteri  del  21  aprile
2010, n. 141611 e del Ministero degli affari esteri n. 162889  del  7
maggio 2010, concernenti il nuovo passaporto elettronico ordinario  e
il passaporto temporaneo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A  decorrere  dall'entrata  in  esercizio  del   nuovo   passaporto
ordinario elettronico, di cui alle premesse, l'importo delle spese da
porre a carico dei soggetti richiedenti e' determinato in euro 42,50,
comprensivo di IVA (20%).