IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5;  
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme  in  materia  di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma  1,
lettera a);  
  Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al  regolamento
recante  norme  in  materia  di  autonomia  didattica  degli  atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001  con  il  quale  si  e'
provveduto  alla  determinazione  delle  classi  delle  lauree  delle
professioni sanitarie; 
  Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007,  n.  544  «Requisiti
necessari per l'attivazione dei corsi di studio» e, in particolare la
tabella n. 7 che ne fa parte integrante, in cui  viene  stabilita  la
numerosita' minima per gruppi di classi di laurea; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo  30  dicembre  1992  in  cui
viene  disposto   che   la   formazione   del   personale   sanitario
infermieristico, tecnico  e  della  riabilitazione  avviene  in  sede
ospedaliera, ovvero presso altre  strutture  del  servizio  sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come  sostituito  dall'art.  26
della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  in  materia  di
immigrazione»; 
  Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio  2008  con  le
quali sono state regolamentate  le  immatricolazioni  degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2010-2011, riferito alle predette disposizioni; 
  Vista la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  delle  professioni
sanitarie per l'anno accademico  2010-2011  che  il  Ministero  della
salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 e trasmesso in data 1° giugno 2010 alla conferenza per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  in  vista
dell'accordo formale; 
  Considerata tuttavia la necessita' di emanare il  presente  decreto
per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte  degli
atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4,  comma  1,  della
richiamata legge n. 264/1999; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma
2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; 
  Tenuto conto delle osservazioni  e  delle  proposte  formulate  dal
gruppo  tecnico  insediato  presso  il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai  fini  della  programmazione  dei
corsi universitari per il prossimo  anno  accademico,  di  cui  fanno
parte i rappresentanti del Ministero della salute,  della  Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome,  del
Comitato  nazionale  di  valutazione   del   sistema   universitario,
dell'osservatorio delle professioni sanitarie, della  Conferenza  dei
presidi delle facolta' di medicina  e  chirurgia,  della  Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonche' il
Presidente della conferenza permanente dei presidenti  dei  corsi  di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge
n. 264/1999 sopra citato, la programmazione va definita tenendo anche
conto del  fabbisogno  di  professionalita'  del  sistema  sociale  e
produttivo; 
  Ritenuto di condividere i criteri  stabiliti  dal  predetto  gruppo
tecnico,  ovvero:  di  accogliere  l'offerta   potenziale   formativa
definita da tutte le universita', qualora risulti a livello nazionale
al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la
stessa offerta qualora  risulti  complessivamente  al  di  sopra  del
fabbisogno professionale, riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi
ambiti  regionali  o  di  quelli  limitrofi;  di  non   disporre   la
programmazione nei casi in cui  non  sia  rispettata  la  numerosita'
minima di cui alla richiamata tabella  n.  7,  parte  integrante  del
decreto  ministeriale  n.  544/2007;  di  non  accogliere   l'offerta
potenziale in caso di formazione con sistema in teledidattica; 
  Visto il parere del Comitato nazionale di valutazione  del  sistema
universitario, espresso in data 23 giugno 2010; 
  Ritenuto di definire la  programmazione  anche  con  riguardo  alle
esigenze delle regioni e delle province autonome sul  cui  territorio
non sono attivati i corsi di laurea; 
  Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico  2010/2011
il numero dei posti disponibili a livello nazionale per  l'ammissione
ai corsi di laurea delle  professioni  sanitarie  e  di  disporre  la
ripartizione degli stessi fra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai  corsi  di
laurea delle professioni sanitarie degli studenti  comunitari  e  non
comunitari residenti in Italia di cui  all'art.  26  della  legge  30
luglio 2002, n.  189  e'  definito,  come  di  seguito  indicato  per
ciascuna classe  di  afferenza  e  tipologia  di  corso,  secondo  la
ripartizione di cui alle tabelle  allegate  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.