IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia  di  accessi
ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera
a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge
con modificazioni,  del  decreto-legge  12  novembre  2001,  n.  402,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 «Modifiche  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state
determinate le classi delle lauree specialistiche  delle  professioni
sanitarie; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della
prevenzione nonche' della professione ostetrica»  e,  in  particolare
l'art. 7; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  «Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 39,
comma 5; 
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  in  materia  di
immigrazione»; 
  Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio  2008  con  le
quali sono state regolamentate  le  immatricolazioni  degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2010-2011, riferito alle predette disposizioni; 
  Vista la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  professionale  per
l'anno  accademico  2010-2011  che  il  Ministero  della  salute   ha
effettuato ai  sensi  dell'art.  6-ter  del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e trasmessa in data 1° giugno 2010  alla  Conferenza  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  in  vista
dell'Accordo formale; 
  Considerata tuttavia la necessita' di emanare il  presente  decreto
per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte  degli
Atenei nel rispetto di quanto disposto  dall'art.4,  comma  1,  della
richiamata legge n. 264/1999; 
  Considerato di tener conto anche  del  fabbisogno  sanitario  delle
singole Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano,  ai
sensi dell'art. 3 comma 1, della citata legge n. 264/1999; 
  Vista  l'offerta  potenziale  formativa  deliberata  dagli   organi
accademici con espresso riferimento ai parametri di cui  all'art.  3,
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999; 
  Tenuto conto delle osservazioni  e  delle  proposte  formulate  dal
Gruppo  tecnico  insediato  presso  il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai  fini  della  programmazione  dei
corsi universitari per il prossimo  anno  accademico,  di  cui  fanno
parte i rappresentanti del Ministero della salute,  della  Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome,  del
Comitato  nazionale  di  valutazione   del   sistema   universitario,
dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, della  Conferenza  dei
presidi delle Facolta' di medicina  e  chirurgia,  della  Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonche' il
Presidente della Conferenza permanente dei Presidenti  dei  corsi  di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria; 
  Considerato che la predetta rilevazione mette in  luce  per  alcuni
corsi  di  laurea  specialistica  carenze  o  eccedenze  tra  offerta
formativa ed esigenze regionali; 
  Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni
atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e
regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilita' di
programmare  gli  accessi  nelle  Universita'  in  cui  i  corsi  non
risultano attivati; 
  Ritenuto, in particolare,  di  considerare  che  la  formazione  e'
direttamente legata alle richieste  di  funzioni  dirigenziali  nella
relativa area professionale di ciascun territorio; 
  Ritenuto a tal fine di fare riferimento alle esigenze delle singole
Regioni  e  Province  autonome  ed  alle  proposte  formative   delle
universita'; 
  Visto il parere del Comitato nazionale di valutazione  del  sistema
universitario, espresso in data 23 giugno 2010; 
  Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2010/2011  il  numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai  corsi
di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre  la
ripartizione degli stessi fra le Universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Limitatamente  all'anno   accademico   2010/2011,   il   numero
complessivo  dei  posti  disponibili  a  livello  nazionale  per   le
immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica  delle  professioni
sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari
residenti in Italia come di seguito indicato per ciascuna  classe  di
afferenza e tipologia di corso: 
    
 


Classe SNT-SPEC/1
Scienze Infermieristiche e Ostetriche        n. 831
Classe SNT-SPEC/2
Scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione                               n. 330
Classe SNT-SPEC/3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche                                 n. 320
Classe SNT-SPEC/3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
assistenziali                                n. 122
Classe SNT-SPEC/4
Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione                                  n. 174

 
  2. In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non  comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189, sono destinati i posti  secondo  la  ripartizione  di  cui  alla
tabella allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, mentre agli studenti  stranieri  residenti  all'estero  sono
destinati i posti secondo la riserva, di cui al contingente  definito
per l'anno 2010-2011 richiamato in premesse.