IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
   Viste le premesse sulle quali e' fondato il  predetto  Regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere prodotti di qualita'  aventi  determinate  caratteristiche
attribuibili  ad  un'origine  geografica  determinata  e  di   curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli  l'effettuazione
di scelte ottimali; 
  Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili  in  maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto  costituiti  dai  soggetti
direttamente coinvolti nella filiera  produttiva,  con  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
   Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 1999. 
   Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono  ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente; 
   Visti i decreti ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  97  del  27  aprile  2000,
recanti   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999; 
   Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n.  526/1999,
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela  delle  DOP  e
delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
serie  generale  -  n.  272  del  21  novembre  2000  con  il  quale,
conformemente alle previsioni dell'art.  14,  comma  15,  lettera  d)
della legge n. 526/1999, sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei Consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
per la  tutela  della  qualita'  e  repressioni  frodi  dei  prodotti
agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza; 
   Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  134  del  12  giugno  2001,  recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
   Visto  il  decreto  4  maggio  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  112  del  16  maggio  2005,  recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
   Visto  il  decreto  4  maggio  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  112  del  16  maggio  2005,  recante
modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000,
recante   disposizioni   generali   relativi    ai    requisiti    di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP; 
   Visto  il  decreto  5  agosto  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  191  del  18  agosto  2005,  recante
modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
   Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
   Visto il Regolamento (CE) n. 737 della Commissione del  13  maggio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea  L.
122  del  14  maggio  2005  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293  del  15  dicembre
2004,  recante  «disposizioni  sanzionatorie  in   applicazione   del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  relativo  alla   protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Ricotta Romana»
con sede legale presso ARSIAL, via R. Lanciani n. 36  -  00136  Roma,
intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso  ad  esercitare  le
funzioni indicate  all'art.  14,  comma  15  della  citata  legge  n.
526/1999; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
   Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «altri
prodotti di origine animale -  prodotti  lattiero  caseari  di  vario
tipo» individuata all'art. 1, lettera l) del  decreto  del  4  maggio
2005,  n.  62132,  di  integrazione  ai  decreti  12   aprile   2000,
rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per  la  quale  il
Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della  legge
n. 526/1999. La verifica di cui trattasi e' stata eseguita sulla base
delle dichiarazioni presentate  dal  Consorzio  richiedente  e  delle
attestazioni  rilasciate  dall'organismo  di  controllo  Agroqualita'
S.p.A., autorizzato  a  svolgere  le  attivita'  di  controllo  sulla
denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio  di  tutela  «Ricotta  Romana»  al  fine  di   consentirgli
l'esercizio  delle  attivita'  sopra  richiamate  e  specificatamente
indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio di tutela «Ricotta  Romana»,  con  sede
legale presso ARSIAL, via R. Lanciani n. 36 - 00162 Roma, e' conforme
alle prescrizioni di cui all'art.  3  del  decreto  12  aprile  2000,
recante   disposizioni   generali   relative    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protetta  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP).