IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4,  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; 
  Vista l'istanza, corredata dalla relativa  documentazione,  con  la
quale la sig.ra Markert  Katja,  nata  a  Schlema  (Germania)  il  12
ottobre 1977, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del  titolo
professionale infermieristico conseguito in Germania presso la Scuola
di specializzazione professionale per infermieri  presso  la  Clinica
Helios di Aue in data 31 agosto  1999,  al  fine  dell'esercizio,  in
Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; 
  Considerato che, a decorrere  dal  giorno  1°  settembre  1999,  la
sig.ra Markert Katja ha ricevuto dal Presidio Governativo di Chemnitz
il permesso conferito  dallo  Stato  tedesco  per  l'esercizio  della
professione di «Krankenschwester»; 
  Visto  l'attestato   di   conformita'   rilasciato   dall'Autorita'
competente tedesca in data 1° ottobre 2009 e relativa traduzione  che
certifica che  «...  il  corso  di  formazione  nonche'  il  permesso
rilasciato  con  effetto  dal  1º  settembre  1999  di   portare   la
denominazione professionale di infermiera ovvero dal 1º gennaio  2004
di portare la denominazione professionale di infermiera  responsabile
dell'assistenza  generale  risponde  alla  direttiva  2005/36/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.»; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione sulla base  del  coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo  IV,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo infermieristico conseguito in Germania presso  la  Scuola
di specializzazione professionale per infermieri  presso  la  Clinica
Helios  di  Aue  in  data  31  agosto  1999,  con  autorizzazione  ad
esercitare l'attivita' professionale di «Krankenschwester» a  partire
dal giorno 1° settembre 1999, dalla  sig.ra  Markert  Katja,  nata  a
Schlema (Germania) il  12  ottobre  1977,  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.