IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Markert Katja, nata a Schlema (Germania) il 12 ottobre 1977, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale infermieristico conseguito in Germania presso la Scuola di specializzazione professionale per infermieri presso la Clinica Helios di Aue in data 31 agosto 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; Considerato che, a decorrere dal giorno 1° settembre 1999, la sig.ra Markert Katja ha ricevuto dal Presidio Governativo di Chemnitz il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»; Visto l'attestato di conformita' rilasciato dall'Autorita' competente tedesca in data 1° ottobre 2009 e relativa traduzione che certifica che «... il corso di formazione nonche' il permesso rilasciato con effetto dal 1º settembre 1999 di portare la denominazione professionale di infermiera ovvero dal 1º gennaio 2004 di portare la denominazione professionale di infermiera responsabile dell'assistenza generale risponde alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.»; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 Il titolo infermieristico conseguito in Germania presso la Scuola di specializzazione professionale per infermieri presso la Clinica Helios di Aue in data 31 agosto 1999, con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° settembre 1999, dalla sig.ra Markert Katja, nata a Schlema (Germania) il 12 ottobre 1977, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.