IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 60780 del 2010 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 77-bis, commi da 2 a 9-bis, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008; Visto il comma 5 del citato art. 77-bis che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi; Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 77-bis che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinati sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilita' 2007; Visto il comma 7-bis dello stesso art. 77-bis, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b) della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato; Visto il comma 4-novies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha espressamente equiparato, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 7-bis dell'art. 77-bis; Visto il comma 4-septies, lettera a), dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-quater all'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che esclude dal saldo di cui al comma 5 dell'art. 77-bis le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni; Visto il comma 4-septies, lettera a), dell'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 2/2010 che introduce, altresi', il comma 7-quinquies all'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che prevede che, qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre; Visto il comma 1, lettere o) e p) dell'art. 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che per la provincia dell'Aquila e per i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, cosi' come individuati all'art. 1 del citato decreto-legge, prevede anche per l'anno 2010 l'esclusione dal saldo delle spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati; Visto il comma 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede, per gli enti della regione Abruzzo di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, l'esclusione dal saldo del patto di stabilita' interno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all' art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, secondo le modalita' di attuazione dettate da apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8 dell'art. 77-bis, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevedeva l'esclusione dal saldo finanziario delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate dalle suddette societa', qualora quotate sui mercati regolamentati, nonche' le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se tali risorse erano destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito; Visto il comma 10 dell'art. 7-quater del citato decreto-legge n. 5/2009 che ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioe', in vigenza del comma 8 dell'art. 77-bis, escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del rispetto patto di stabilita' interno 2009, la possibilita' di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8; Visto il comma 4-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/2010 che ha fornito un'interpretazione autentica del comma 10 dell'art. 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011; Visto il comma 4-sexies dell'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 2/2010 che ha prorogato anche per l'anno 2010 le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 del citato art. 7-quater del predetto decreto-legge n. 5/2009, che prevede l'esclusione dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilita' interno di alcune spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; Visto il comma 11 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede, per le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno 2010 dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008; Visto il comma 12 dell'art. 14 del suddetto decreto-legge n. 78/2010 che prevede la non applicazione, per l'anno 2010, dei commi numeri 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, inerenti l'assegnazione della premialita' agli enti piu' virtuosi; Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Considerato che gli allegati del presente decreto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI, possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita'; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 giugno 2010; Decreta: Articolo unico Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2010 - di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it Gli enti locali che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e del comma 4-sexies dell'art. 4, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, beneficiano delle esclusioni ivi previste, provvedono a trasmettere il valore degli importi esclusi, secondo le modalita' di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla loro comunicazione da parte della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2010 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio