IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in cui e' previsto che per  il  monitoraggio  degli  adempimenti
relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla  fine  del
periodo di riferimento,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto   per   il   patto   di   stabilita'   interno   nel    sito
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le  informazioni  riguardanti  le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
60780 del 2010 con cui e' stato definito  il  prospetto  dimostrativo
dell'obiettivo  determinato  per  ciascun  ente  ai  sensi  dell'art.
77-bis, commi da 2 a 9-bis, dello stesso  decreto-legge  n.  112  del
2008; 
  Visto il comma 5 del citato art. 77-bis che fa riferimento al saldo
finanziario tra le entrate finali e le  spese  finali,  calcolato  in
termini di competenza mista,  quale  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in
conto capitale, al netto, rispettivamente,  delle  entrate  derivanti
dalle  riscossioni  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalle
concessioni di  crediti,  considerando  come  valori  di  riferimento
quelli desunti dai conti consuntivi; 
  Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 77-bis che introduce, ai
fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente,  le
percentuali di variazione dei saldi finanziari  di  competenza  mista
registrati nell'anno 2007, determinati sia in funzione del segno  del
saldo stesso sia in funzione del rispetto o  meno  delle  regole  del
patto di stabilita' 2007; 
  Visto il comma 7-bis dello stesso art. 77-bis, introdotto dall'art.
2, comma 41, lettera b) della legge 22 dicembre 2008, n.  203  (legge
finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli
accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per  la  parte
in  conto  capitale,  delle  risorse  provenienti  dallo  Stato   per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche'
gli impegni di spesa di  parte  corrente  ed  i  pagamenti  in  conto
capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato; 
  Visto il comma 4-novies dell'art. 4 del  decreto-legge  25  gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42,  che  ha  espressamente  equiparato,  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno, gli interventi realizzati dagli  enti  locali  in
relazione  allo  svolgimento  delle  iniziative  per  le   quali   e'
intervenuta la dichiarazione di  grande  evento  e  rientranti  nella
competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'art.
5-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.   343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  -
agli interventi di cui al citato comma 7-bis dell'art. 77-bis; 
  Visto il comma  4-septies,  lettera  a),  dell'art.  4  del  citato
decreto-legge n. 2/2010 che  introduce  il  comma  7-quater  all'art.
77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che esclude dal saldo di cui  al
comma 5  dell'art.  77-bis  le  risorse  provenienti  direttamente  o
indirettamente dall'Unione europea,  nonche'  le  connesse  spese  di
parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle  province  e  dai
comuni; 
  Visto il comma 4-septies, lettera  a),  dell'art.  4  del  suddetto
decreto-legge n. 2/2010 che introduce, altresi', il comma 7-quinquies
all'art. 77-bis  del  decreto-legge  n.  112/2008  che  prevede  che,
qualora  l'Unione  europea  riconosca  importi  inferiori  a   quelli
considerati  ai  fini  dell'applicazione  di  quanto  stabilito   dal
summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui  e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento
ovvero  in  quello  dell'anno  successivo  se  la  comunicazione   e'
effettuata nell'ultimo quadrimestre; 
  Visto il comma 1, lettere o) e p) dell'art. 6 del decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, che per la provincia dell'Aquila e per  i  comuni
della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, cosi' come
individuati all'art. 1 del citato decreto-legge,  prevede  anche  per
l'anno  2010  l'esclusione  dal  saldo  delle  spese  sostenute   per
fronteggiare il predetto evento  e  le  entrate  allo  stesso  titolo
acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati; 
  Visto il comma 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191
(legge finanziaria 2010) che prevede,  per  gli  enti  della  regione
Abruzzo  di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge  n.  39  del  2009,
l'esclusione dal saldo del patto di stabilita' interno 2010,  per  un
importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti
per le spese relative agli investimenti  degli  enti  locali  per  la
tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei
e  straordinari  di  carattere  sociale  immediatamente  diretti   ad
alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009,  a  valere
sulle  risorse  di  cui  all'  art.  14,  comma   1,   del   predetto
decreto-legge n. 39 del 2009,  secondo  le  modalita'  di  attuazione
dettate da apposito decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali sentita la Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8 dell'art. 77-bis, come
sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria
per l'anno 2009, che prevedeva  l'esclusione  dal  saldo  finanziario
delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di  societa'
operanti  nel  settore  dei   servizi   pubblici   locali   e   dalla
distribuzione di dividendi determinati  da  operazioni  straordinarie
effettuate dalle  suddette  societa',  qualora  quotate  sui  mercati
regolamentati,  nonche'  le  risorse  derivanti  dalla  vendita   del
patrimonio  immobiliare,  se  tali  risorse  erano   destinate   alla
realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito; 
  Visto il comma 10 dell'art. 7-quater del  citato  decreto-legge  n.
5/2009 che ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato
il bilancio di previsione prima  del  10  marzo  2009  e,  cioe',  in
vigenza  del  comma  8  dell'art.  77-bis,  escludendo   le   entrate
straordinarie di  cui  sopra  sia  dalla  base  di  calcolo  che  dai
risultati utili per la verifica  del  rispetto  patto  di  stabilita'
interno 2009, la possibilita' di avvalersi del nuovo quadro normativo
delineato dall'abrogazione del predetto comma 8; 
  Visto il comma 4-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge n.  2/2010
che ha fornito un'interpretazione autentica del  comma  10  dell'art.
7-quater, disponendo che gli  enti  che  hanno  operato  l'esclusione
delle citate entrate straordinarie  nell'anno  2009  sono  tenuti  ad
operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011; 
  Visto il comma 4-sexies dell'art. 4 del suddetto  decreto-legge  n.
2/2010 che ha prorogato anche per l'anno 2010 le disposizioni di  cui
al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 del  citato  art.  7-quater
del predetto decreto-legge n. 5/2009, che  prevede  l'esclusione  dal
saldo utile per il rispetto del patto di stabilita' interno di alcune
spese per investimenti nei limiti  dell'ammontare  autorizzato  dalla
regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; 
  Visto il comma 11 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, che prevede, per le  province  e  i  comuni  con  piu'  di  5.000
abitanti che hanno rispettato il patto di stabilita' interno relativo
all'anno 2009, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del  rispetto
del patto di stabilita' interno 2010 dei pagamenti in conto  capitale
effettuati entro il 31 dicembre 2010 per  un  importo  non  superiore
allo 0,78% dell'ammontare  dei  residui  passivi  in  conto  capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008; 
  Visto il comma  12  dell'art.  14  del  suddetto  decreto-legge  n.
78/2010 che prevede la non applicazione, per l'anno 2010,  dei  commi
numeri 23,  24,  25  e  26  dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  n.
112/2008, inerenti l'assegnazione della premialita'  agli  enti  piu'
virtuosi; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112  -  all'emanazione  del  decreto  ministeriale
recante il  prospetto  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio  degli
adempimenti del  patto  di  stabilita'  interno  e,  successivamente,
all'emanazione del decreto ministeriale concernente la  verifica  del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno; 
  Considerato  che  gli  allegati  del   presente   decreto,   previa
comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
all'ANCI  e  all'UPI,  possono  essere   aggiornati   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, a seguito di  successivi  interventi  normativi
volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di
stabilita'; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 23 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Le province e i comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  informazioni  per  il
monitoraggio semestrale del patto di stabilita'  interno  per  l'anno
2010 - di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 - con le modalita' e i prospetti definiti  dall'allegato
A al presente decreto. Detti prospetti devono  essere  trasmessi  con
riferimento  a  ciascun  semestre,   utilizzando   il   sistema   web
appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 
  Gli enti locali che, ai sensi del comma 3  dell'art.  7-quater  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e del comma 4-sexies  dell'art.  4,
del  decreto-legge  25  gennaio   2010,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42,  beneficiano  delle
esclusioni ivi previste, provvedono a  trasmettere  il  valore  degli
importi esclusi, secondo le modalita' di cui al  comma  1,  entro  15
giorni dalla loro comunicazione da parte della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 luglio 2010 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio