LA COMMISSIONE DI GARANZIA 
             DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO 
                   NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
 
    Premesso che: 
      la ATC S.p.A. di Bologna - Ferrara  e'  un'azienda  che  svolge
attivita' di trasporto pubblico urbano  nelle  citta'  di  Bologna  e
Ferrara ed extraurbano nelle relative province; 
      in data 28 aprile 2010, la ATC S.p.A. di Bologna e Ferrara e le
segreterie territoriali di  Ferrara  delle  organizzazioni  sindacali
FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL, UGL, SDL  INTERCATEGORIALE  e
RDB  TRASPORTI  hanno  sottoscritto  un   accordo   aziendale   sulle
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero,  che  ha
uniformato le modalita' delle  astensioni  del  personale  dipendente
dall'azienda nel bacino di Ferrara e di Bologna; 
      il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione
di garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto  in  data
11 maggio 2010); 
      in data 25 maggio 2010, il  testo  di  tale  accordo  e'  stato
trasmesso alle  associazioni  degli  utenti  e  dei  consumatori  per
l'acquisizione del relativo parere ai  sensi  dell'art.13,  comma  1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni; 
      decorso  il  termine  di  30  giorni,  nessuna  delle  predette
associazioni ha espresso il proprio  avviso  in  ordine  al  predetto
accordo; 
    Considerato che: 
      lo sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146  del  1990  e  successive
modificazioni, nonche'  da  una  regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con
delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
      la predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
        dettagliata descrizione del  tipo  e  dell'area  territoriale
nella quale si effettua il servizio erogato  dall'azienda  (art.  10,
lettera A); 
        individuazione delle  fasce  orarie  durante  le  quali  deve
essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B); 
        nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine
di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 
        i  servizi  esclusi   dall'ambito   di   applicazione   della
disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero  (noleggio,  sosta,
servizi amministrativi); 
        procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio; 
        procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce; 
        criteri, procedure e garanzie da adottare  per  i  servizi  a
lunga percorrenza; 
        garanzia  dei  presidi  aziendali  atti  ad   assicurare   la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi; 
        eventuali procedure da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
        in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
        individuazione delle aziende che per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
        individuazione dei servizi da garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15; 
      l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,  anche,  che   «in   via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»; 
      l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali
in data 27 aprile 2010 si conforma alla  legge  n.  146  del  1990  e
successive modificazioni, nonche' alla  regolamentazione  provvisoria
in  ordine  ai  requisiti  necessari  indicati  nel   punto   2   del
«Considerato» nella parte relativa alla determinazione  delle  fasce,
durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche'
a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare  in  occasione
di scioperi; 
    Rilevato: 
      che le fasce orarie durante le quali deve essere  garantito  il
servizio completo individuate  nell'accordo  oggetto  della  presente
valutazione sono: da inizio servizio alle ore 8,30 e dalle ore  16,30
alle ore 19,30; 
    Precisato: 
      che, per tutti gli ulteriori profili  considerati  dall'art.  2
della legge n. 146  del  1990  e  successive  modificazioni,  ma  non
disciplinati nell'accordo in  esame,  restano  in  vigore  le  regole
contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore; 
 
                            Valuta idoneo 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990  e   successive   modificazioni,   l'accordo   aziendale   sulle
prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in  caso
di sciopero del personale concluso in data 27 aprile 2010  dalla  ATC
S.p.A. di Bologna e Ferrara con le segreterie territoriali di Ferrara
delle organizzazioni sindacali  FILT  CGIL,  FIT  CISL,  UILT,  FAISA
CISAL, UGL, SDL INTERCATEGORIALE e RDB TRASPORTI; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera alla azienda ATC  S.p.A.  di
Bologna e Ferrara, alle  segreterie  territoriali  di  Ferrara  delle
organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL, UGL,
SDL INTERCATEGORIALE e RDB TRASPORTI e, per opportuna conoscenza,  ai
prefetti  di  Bologna  e  Ferrara,  nonche'  l'inserimento  sul  sito
Internet della Commissione  di  garanzia  e  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
 
      Roma, 12 luglio 2010 
 
                                                   Il Decano: Pinelli