IL DIRETTORE GENERALE 
    per gli ordinamenti scolastici  e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4  giugno  2001;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la
legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;  il  decreto
ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16  maggio  2008,
n. 85 convertito nella legge 14  luglio  2008,  n.  121;  il  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente  della
Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale  26  marzo
2009, n. 37; 
  Vista l'istanza presentata dal prof.  Nicolae  Hortopan,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  206,  di
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  per  l'insegnamento
acquisito in Paese appartenente all'Unione europea; 
  Vista  la  nota  del  24  maggio  2007  con  la  quale  l'autorita'
competente  italiana  ha  chiesto  all'autorita'  competente   rumena
informazioni relative alla formazione regolamentata  del  docente  di
scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento  al  valore
del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato  italiano
quale formazione professionale richiesta  in  aggiunta  al  ciclo  di
studi post secondari; 
  Vista la nota di febbraio 2008 con la quale e'  stata  sospesa,  in
via  cautelare,  la  richiesta  di  riconoscimento  della  formazione
professionale  dell'interessato   sprovvista   del   certificato   di
«Definitivatul»; 
  Vista la nota 14 gennaio 2009  -  prot.  n.  24475,  con  la  quale
l'autorita' competente romena «Ministerul  Educatier,  Cercetarii  şi
Inovării, Centrul national de recunoaştere si echivalare a diplomeor»
ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007; 
  Considerato che il certificato di «definitivatul»,  valutato  dallo
Stato  italiano,  fino  a  tutto  l'anno   2008,   quale   formazione
professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari,
deve essere considerato, invece, solo quale superamento  del  periodo
biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui
mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di   formazione
sottoindicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato  ha  conseguito,  nella  sessione  di
maggio 2010 il certificato di  conoscenza  della  lingua  italiana  -
Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro  per  la  valutazione  e  la
certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dei citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  il  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art.  19  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,
nel  Paese  di  provenienza  al  possesso  di  un  ciclo   di   studi
post-secondari  della  durata  di  almeno   quattro   anni,   nonche'
all'assolvimento  della  formazione  didattico-pedagogica   richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessato, ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale: 
    diploma di istruzione  post-secondaria:  diplomă  de  licentă  in
muzică» specializarea «vioară» rilasciato dal Conservatorul de muzică
«Ciprian Porumbescu» din Bucareşti di Iasi (Romania),  posseduto  dal
prof. Nicolae Hortopan, cittadino italiano nato a Pucioasa  (Romania)
il 18 marzo 1952, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  al  decreto
legislativo 9 novembre 2007, e' titolo di abilitazione  all'esercizio
della professione di docente per la classe di concorso: 
    77/A - Strumento musicale nella scuola media - Violino. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 giugno 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto