IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo  n.  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali di campo» con il  compito  di  valutare  le  istanze  di
riconoscimento di cui sopra; 
  Visti i decreti di riconoscimento al  Centro  «AgroService  S.n.c.»
con sede  legale  in  via  Camaggio,  25/A  -  70031  Andria  (Bari),
dell'idoneita' a condurre  prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti
fitosanitari prot. n. 37831 del 15 ottobre 2004 e prot. n. 32382  del
1° giugno 2006 e successive modificazioni; 
  Vista la nota protocollo n. 5933 del 6 marzo 2009 con la  quale  il
Centro in questione comunica la modifica  della  ragione  sociale  da
«AgroService S.n.c.» a «AgroService R & S S.r.l.»; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 21-22 gennaio
2010 presso il Centro «AgroService R & S S.r.l.»; 
  Visto   il    parere    favorevole    del    Comitato    consultivo
tecnico-scientifico «prove sperimentali di  campo»  dell'11  febbraio
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «AgroService S.n.c.» con sede legale in via  Camaggio,
25/A - 70031 Andria (Bari), riconosciuto idoneo ad  effettuare  prove
ufficiali  di  campo  con  prodotti  fitosanitari   con   i   decreti
ministeriali prot. n. 37831 del 15 ottobre 2004 e prot. n. 32382  del
1° giugno  2006  e  successive  modificazioni,  modifica  la  propria
ragione sociale in «AgroService R & S S.r.l.». 
  2. Il Centro «AgroService R & S S.r.l.», con  sede  legale  in  via
Camaggio, 25/A -  70031  Andria  (Bari),  e'  riconosciuto  idoneo  a
condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte  ad
ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/95); 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/95); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/95); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/95); 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia  e  le
prove di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale.