IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali di campo» con il  compito  di  valutare  le  istanze  di
riconoscimento di cui sopra; 
  Visto il Certificato di conformita' al centro «Agroblu S.r.l.»  con
sede  legale  in  via  San  Bernardo,  35  -  20017   Rho   (Milano),
dell'idoneita' a condurre  prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti
fitosanitari prot. n. 18065 dell'11 ottobre 2007; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata  in  data  8  gennaio
2010 presso il centro «Agroblu S.r.l.»; 
  Visto   il    parere    favorevole    del    Comitato    consultivo
tecnico-scientifico «prove sperimentali di  campo»  dell'11  febbraio
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il centro «Agroblu S.r.l.» con sede legale in via San  Bernardo,
35 - 20017 Rho (Milano), e' riconosciuto idoneo  a  proseguire  nelle
prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad  ottenere
le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'allegato
II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    studi ecotossicologici  relativamente  all'ottenimento  dei  dati
sull'esposizione (di cui all'allegato  III,  punto  7.2  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3  del  decreto  legislativo  n.  194/1995  e
successive modifiche); 
    studi ecotossicologici relativi agli effetti su  altri  organismi
non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6,  10.7
del decreto legislativo n. 194/1995). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia  e  le
prove di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture medicinali ed aromatiche; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale. 
  Inoltre il riconoscimento delle prove  di  campo  finalizzate  alla
determinazione dell'entita' dei residui riguarda anche i  settori  di
attivita'   «Aree   non   agricole»,   «Concia   delle   sementi»   e
«Conservazione post-raccolta».