IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607/2009  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2010,  n.  61,  recante
disposizioni sulla tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, legge 7
luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto Ministero delle risorse agricole del  18  novembre
1995 e successive modifiche, con il quale e'  stata  riconosciuta  la
indicazione geografica tipica dei vini «Umbria» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista  la  domanda   presentata   dalla   Confederazione   italiana
agricoltori  dell'Umbria  intesa  ad   ottenere   la   modifica   del
disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica  tipica
dei vini «Umbria»; 
  Visto il parere favorevole della regione Umbria; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 121 del 26 maggio 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica  tipica
dei vini «Umbria» in conformita' al parere espresso e  alla  proposta
di disciplinare di produzione formulata da sopra citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica
tipica dei vini «Umbria», riconosciuto con  decreto  Ministero  delle
risorse agricole del 18 novembre  1995  e  successive  modifiche,  e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto  le  cui
disposizioni entrano in vigore  a  partire  dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.