IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997, con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» con sede legale in via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2331 del 30 gennaio 2008; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 gennaio 2010 presso il centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.»; Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010; Decreta: Art. 1 1. Il centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» con sede legale in via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); altre prove: selettivita' nei confronti di organismi utili; individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995); studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995); studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all'allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': aree acquatiche; aree non agricole; colture arboree; colture erbacee; colture forestali; colture medicinali ed aromatiche; colture ornamentali; colture orticole; concia sementi; conservazione post-raccolta; diserbo; entomologia; microbiologia agraria; nematologia; patologia vegetale; produzione sementi; vertebrati dannosi. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche i settori di attivita' «Zoologia agraria» e «Regolatori di crescita».