IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, il quale introduce  l'art.  168-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   sono
individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato  scambio
di informazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007,  il
quale dispone che fino al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis  del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, e  successive  modificazioni,  il  quale
stabilisce  la  non  applicazione  dell'imposta   sostitutiva   sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e   titoli
similari, pubblici e privati,  percepiti  da  soggetti  residenti  in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; 
  Visto l'art. 11,  comma  4,  lettera  c),  del  menzionato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone  che  con  decreto  del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati; 
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996, il  quale  prevede  che  le  disposizioni  recate  nei  decreti
indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi  decreti
del Ministro delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco degli Stati con i quali  risulta  attuabile  lo
scambio di informazioni ai sensi delle  convenzioni  per  evitare  la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; 
  Visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della  Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di  Cipro,  della
Repubblica  di  Lettonia,  della  Repubblica   di   Lituania,   della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,  della  Repubblica
di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica  slovacca
e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione  europea,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  del  23
settembre 2003, serie L 236; 
  Tenuto  conto  che  l'Allegato  II  del  citato   Atto,   punto   9
«Fiscalita'»,  enumera,  tra  gli  Atti  che   formano   oggetto   di
adattamento, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del  19  dicembre
1977, relativa alla reciproca assistenza tra le autorita'  competenti
degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e  indirette,  e
che pertanto si rende applicabile, con la Repubblica di  Cipro  e  la
Repubblica di Lettonia, lo scambio delle informazioni  necessarie  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996; 
  Ritenuto che la Repubblica di Cipro e la Repubblica di  Malta  sono
Stati membri dell'Unione europea e che le stesse hanno  concluso  con
il  Governo  italiano  dei  Protocolli  di  modifica   alle   vigenti
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia  di  imposte
sul reddito, con i quali viene data una piu' ampia base giuridica per
lo scambio di informazioni; 
  Tenuto conto della sentenza della Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea n. 72/06 del 12 settembre 2006, vertente sulla compatibilita'
con i principi di diritto comunitario della normativa  vigente  negli
Stati  membri  dell'Unione  europea  in  materia  di  imprese  estere
controllate; 
  Considerato l'accordo amministrativo tra l'Amministrazione  fiscale
italiana e quella della Corea del Sud in base  al  quale  l'autorita'
fiscale coreana si impegna ad effettuare lo scambio  di  informazioni
previsto  dall'art.  26  della  Convenzione  per  evitare  le  doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito in vigore tra i  due  Paesi,  finalizzato  a  verificare,
mediante  il  controllo  delle  transazioni  intercorse  tra  imprese
italiane ed imprese domiciliate fiscalmente nella Corea del Sud,  che
le imprese coreane non usufruiscono dei benefici della Tax incentives
Limitation Law; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   modificare,   nelle   more   della
predisposizione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  l'elenco
degli Stati approvato  con  il  citato  decreto  del  Ministro  delle
finanze  del  4  settembre  1996,  al  fine  di   procedere   ad   un
aggiornamento dell'elenco medesimo; 
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  modificare  gli   elenchi
contenuti nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e  nei
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e
23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette  Ufficiali
n. 107 del 10 maggio 1999, n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del  4
febbraio 2002 ed emanati rispettivamente ai sensi degli  articoli  2,
comma 2-bis, 167, comma 4, e 110, comma 10,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifica dell'elenco degli Stati con i quali 
               e' attuabile lo scambio di informazioni 
 
  1. All'elenco di cui all'art. 1  del  decreto  del  Ministro  delle
finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
220 del 19 settembre 1996, sono inseriti i seguenti Stati: 
    «Cipro e Lettonia».